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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19147/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 4 dicembre 2024. Dal testo dell'ordinanza emerge che il ricorso riguardava esclusivamente un motivo inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che il giudice di merito aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive sul punto; per tale ragione il motivo è stato ritenuto inidoneo a fondare l'impugnazione ed il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000. Il testo non consente di individuare il reato originariamente contestato né il contenuto completo della sentenza d'appello, ma solo che l'impugnazione riguardava il trattamento punitivo.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso non si applica quando il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censurare la determinazione della pena senza confrontarsi con una motivazione di merito che risulti sufficiente, non illogica e adeguatamente calibrata sulle deduzioni difensive.
  • Le censure sulla misura del trattamento sanzionatorio non sono ammissibili in cassazione se il giudice di merito ha dato conto, in modo congruo, dei criteri utilizzati e delle ragioni della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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