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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19143/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 19 novembre 2024. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riguardavano: 1) la pretesa carenza dell'elemento psicologico; 2) la mancata esclusione della recidiva; 3) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo e il terzo motivo erano generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, con argomentazioni ritenute corrette; ha inoltre osservato che la questione dell'art. 131-bis non era stata dedotta in appello e, comunque, non poteva essere scrutinata in sede di legittimità perché richiedeva ulteriori accertamenti fattuali.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in cassazione quando la sua verifica richiede ulteriori accertamenti fattuali estranei al giudizio di legittimità; inoltre, la relativa doglianza deve essere previamente dedotta nei gradi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, quando la parte non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02

    La verifica dei presupposti dell'art. 131-bis c.p. può richiedere accertamenti fattuali ulteriori, incompatibili con il giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo generico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La questione relativa alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere introdotta per la prima volta in cassazione e, in ogni caso, non è scrutinabile se richiede un apprezzamento di fatto non consentito al giudice di legittimità.
  • La deduzione in cassazione di un motivo che presuppone ulteriori accertamenti fattuali estranei al giudizio di legittimità determina l'inammissibilità del ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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