Cassazione Penale, Ordinanza n. 19144/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando altresì che non ricorrevano le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale citata nel provvedimento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 31/10/2024. Dal provvedimento emerge che i motivi erano cinque: i primi quattro investivano la responsabilità per il reato contestato; in particolare, il primo e il quarto sono stati ritenuti meri rilievi generici, non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, mentre il secondo e il terzo sono stati qualificati come censure sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti, quindi non consentite in sede di legittimità perché volte a proporre una diversa lettura del compendio probatorio. Il quinto motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; la Corte ha ritenuto anche tale doglianza generica e manifestamente infondata, osservando che il diniego non era fondato sull'abitualità della condotta ma sulla sua intrinseca gravità, desunta dalla reiterazione di due episodi di evasione a distanza di pochi giorni e in orari diversi, indice di negativa personalità dell'imputato.
Norme richiamate
La causa di non punibilità è stata esclusa perché il fatto è stato ritenuto di intrinseca gravità, desunta dalla reiterazione di due episodi di evasione a distanza di pochi giorni e in orari diversi; non per abitualità della condotta, come sostenuto dal ricorrente.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende salvo che abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera riproposizione di doglianze generiche o in una richiesta di diversa lettura delle prove, se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sostituire alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito una versione alternativa del compendio probatorio, quando la motivazione impugnata sia logica e completa.
- La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto può essere correttamente motivata valorizzando la gravità concreta della condotta, anche sulla base della reiterazione di episodi ravvicinati e delle modalità di commissione, senza che occorra necessariamente fondare il diniego sull'abitualità in senso tecnico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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