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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19146/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 3 dicembre 2024. Dal testo emerge che il motivo dedotto riguardava la recidiva ex art. 99, comma quarto, c.p.: il ricorrente riproduceva censure già formulate, ritenute generiche e meramente ripetitive, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte di cassazione rileva che la decisione di merito aveva già esaminato e disatteso tali doglianze con corretti argomenti giuridici, evidenziando inoltre che la recidiva era stata già riconosciuta in due precedenti condanne.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dalla sentenza impugnata in tema di recidiva ex art. 99, comma quarto, c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità non può essere esclusa quando il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, criterio qui non ritenuto integrato.

Norme richiamate

  • art. 99, comma quarto, c.p.

    La recidiva di cui alla disposizione era stata già riconosciuta in due precedenti condanne e le censure sul punto sono state ritenute generiche e già disattese dal giudice di merito.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva costituisce il tema centrale della doglianza; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua configurazione, ma rileva l'inammissibilità del motivo per genericità e riproposizione di censure già vagliate.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità salvo che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, circostanza esclusa nel caso concreto.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico censure già formulate in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In tema di recidiva, la censura in cassazione deve specificamente misurarsi con gli argomenti posti dal giudice di merito a sostegno del riconoscimento della circostanza; la mera reiterazione di doglianze già esaminate non è sufficiente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti che la causa di inammissibilità sia stata determinata senza colpa.
  • La Corte di cassazione non procede al riesame del merito quando il motivo non superi la soglia minima di specificità richiesta dal ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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