Cassazione Civile, Ordinanza n. 01746/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di verbale di accertamento della Guardia di Finanza, all'interessata veniva notificata un'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di oltre 101 mila euro di sanzioni amministrative per plurime violazioni riferite a posizioni lavorative di dipendenti. La destinataria proponeva opposizione deducendo: violazione dell'art. 18 L. n. 689/1981 per mancata audizione personale nonostante richiesta; decadenza dell'amministrazione dal potere sanzionatorio per tardiva contestazione; insussistenza delle violazioni; mancanza di prova sul lavoro straordinario asseritamente svolto e non registrato da due dipendenti. Il Tribunale accoglieva solo in parte l'opposizione, limitatamente a una singola violazione, rigettando il resto. In appello la Corte territoriale confermava la decisione, ritenendo tra l'altro inammissibile una nuova censura sulla motivazione della sanzione, valorizzando le dichiarazioni rese ai verbalizzanti in sede ispettiva come elementi probatori valutabili insieme alle altre risultanze, ritenendo attendibili le dichiarazioni della lavoratrice accertata e non attendibili i testi contrari, e dichiarando inammissibile la doglianza sulle prove testimoniali non ammesse. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente denunciava omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, con riguardo alla deposizione testimoniale della lavoratrice, sostenendo che la Corte d'appello avesse mal valutato quel materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura sulla motivazione non rispettava il paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché non indicava alcun fatto storico decisivo asseritamente omesso; che la doglianza sull'insufficienza o contraddittorietà della motivazione è estranea al vizio di legittimità nella formulazione vigente; che la sentenza impugnata conteneva in realtà una motivazione ampia e specifica sull'attendibilità della testimone e sulla rilevanza delle dichiarazioni rese agli organi accertatori; e che il motivo mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Ha inoltre richiamato il principio per cui i verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno piena prova, nei limiti dei fatti avvenuti in loro presenza e delle dichiarazioni a loro rese. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene evocato dalla ricorrente come norma che imporrebbe l'audizione personale dell'opponente in sede amministrativa, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione sul punto perché il motivo di ricorso è dichiarato inammissibile
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di motivazione è oggi deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistendo i presupposti processuali, la ricorrente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
richiamato solo indirettamente nella tassonomia; dal testo non emerge un'applicazione espressa da parte della Corte
il ricorso in cassazione è a critica vincolata e non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del merito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, che il giudice di merito abbia completamente omesso di esaminare; non è sufficiente denunciare una motivazione insufficiente o contraddittoria.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del materiale istruttorio: la rivalutazione delle prove e dell'attendibilità dei testi appartiene al giudice di merito.
- I verbali di accertamento redatti da pubblici ufficiali hanno efficacia probatoria piena, nei limiti dei fatti avvenuti in presenza del verbalizzante e delle dichiarazioni a lui rese, e possono essere liberamente apprezzati insieme alle altre risultanze del processo.
- Una censura è inammissibile per difetto di pertinenza quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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