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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15743/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un cliente ha agito contro un commercialista chiedendo il risarcimento del danno asseritamente derivato dall'omessa impugnazione di un avviso di accertamento tributario, attività che gli era stata affidata in base a un incarico professionale. Il commercialista ha contestato la domanda e ha chiamato in garanzia la propria assicurazione della responsabilità civile. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta; in appello, invece, la Corte territoriale ha riformato integralmente la decisione e ha rigettato la domanda principale, ritenendo non provato il nesso causale tra l'omissione professionale e il danno, poiché l'impugnazione dell'avviso non avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo. Nel ricorso per cassazione il cliente ha dedotto: 1) violazione del principio di non contestazione e degli artt. 115, 167 e 183 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato la prova di an e quantum nonostante i fatti costitutivi fossero rimasti incontestati; 2) violazione dei principi di buona fede e correttezza, assumendo che il commercialista non potesse, nel giudizio di responsabilità, sostenere tesi difensive opposte a quelle sostenute in un precedente giudizio promosso nell'interesse del medesimo assistito contro la cartella di pagamento; 3) violazione dell'art. 2952 c.c. in tema di prescrizione del diritto all'indennizzo, con riguardo alla domanda di garanzia verso l'assicurazione. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità del ricorso e comunque ha rilevato che la contestazione del convenuto era stata piena e investiva tutti i fatti costitutivi, incluso il nesso causale; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la difesa del professionista in un diverso giudizio può legittimamente assumere tesi diverse e comunque il giudizio sulla probabilità di successo dell'azione omessa va compiuto oggettivamente, sui fatti allegati e provati; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità professionale del commercialista per mancanza di prova del nesso causale e della ragionevole probabilità di successo dell'azione tributaria omessa. La domanda di garanzia contro l'assicuratore è rimasta assorbita e il relativo motivo di ricorso è stato a sua volta assorbito. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di cassazione a ciascuno dei controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di non contestazione e alla pretesa mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato come parametro sulla disponibilità e contestazione dei fatti allegati dalle parti.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alle preclusioni assertive e alla contestazione svolta nelle memorie difensive.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità del motivo per mancato specifico richiamo del contenuto dell'atto introduttivo e degli atti rilevanti.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la violazione dei doveri di correttezza; la Corte esclude che la difesa in altro giudizio integri violazione di tale dovere nel presente contesto.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere un dovere di buona fede nell'agire processuale; la Corte esclude che il mutamento di linea difensiva nel diverso giudizio sia, di per sé, illecito.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento del dovere di solidarietà e buona fede; la Corte non accoglie tale estensione al caso concreto.

  • art. 2952 c.c., comma 3

    Richiamato con riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo nei confronti dell'assicuratore; il motivo è però assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nella responsabilità professionale del commercialista incaricato di impugnare un avviso di accertamento tributario, il danneggiato deve provare non solo l'inadempimento, ma anche il danno e il nesso causale, mediante una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso che sarebbe stato proposto.
  • Se il professionista convenuto contesta anche solo in modo espresso e integrale i fatti costitutivi della pretesa, resta a carico dell'attore l'onere di provare tutti gli elementi fondanti la domanda risarcitoria, compreso il nesso tra omissione professionale ed evento dannoso.
  • Il giudizio sulla probabilità di successo dell'azione omessa deve essere compiuto in modo oggettivo dal giudice, sulla base dei fatti allegati e provati, senza rilievo decisivo per le tesi difensive successivamente sostenute dal professionista in altri giudizi aventi diverso oggetto.
  • La mera circostanza che il professionista abbia assunto in un diverso processo difese coerenti con l'interesse del cliente non impedisce, in una causa di responsabilità professionale, di sostenere che l'azione non proposta non avrebbe avuto ragionevoli chance di accoglimento; ciò non integra di per sé violazione dei canoni di buona fede e correttezza nel processo.
  • In sede di legittimità, la censura fondata sulla pretesa non contestazione deve indicare specificamente, e nei limiti dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il contenuto degli atti rilevanti, perché altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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