Sentenza del 21/12/2016 n. 26528 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, sostenendo che la pensione integrativa dovesse essere tassata sull'87,50% dell'importo lordo anziché sul 100%. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato la decadenza per gli anni 1997-2002, riconoscendo invece il rimborso per il periodo 2003-2006; la decisione era stata confermata dalla CTR. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sostenendo, da un lato, che il fondo non rientrasse nel regime della previdenza complementare agevolata e, dall'altro, che dal 1° gennaio 2001 le prestazioni dovessero essere tassate secondo la nuova disciplina, non più applicando automaticamente la base imponibile ridotta all'87,50%.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso dell'Agenzia fondato, ma non per l'esclusione del fondo dal sistema della previdenza complementare. Ha infatti riconosciuto che il fondo confluito nell'INPS costituisce una forma pensionistica integrativa distinta dalla pensione obbligatoria e rientra nell'ambito del D.Lgs. n. 124 del 1993. Tuttavia, ha stabilito che il regime dell'imponibilità limitata all'87,50% non era applicabile alle prestazioni erogate dal 1° gennaio 2001, poiché il D.Lgs. n. 47 del 2000 aveva modificato la disciplina prevedendo la tassazione al netto delle sole componenti già assoggettate a imposta, con conseguente tassazione sostanzialmente sull'intero importo imponibile. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2
Prevede il termine di decadenza per la richiesta di rimborso delle imposte indebitamente versate. Nel caso concreto, la decadenza per gli anni 1997-2002 era stata già riconosciuta e non è stata contestata in cassazione.
D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 1, 7, 7-bis e 18
"La disciplina legale dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993 (...) concerne tutte le forme di previdenza preordinate all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico"
La normativa è stata interpretata come applicabile anche ai fondi integrativi preesistenti, senza che l'assenza di una nuova trasformazione o la confluenza nell'INPS ne escluda la natura complementare.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h-bis
Qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le prestazioni periodiche derivanti da forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. n. 124 del 1993.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7-bis, introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8
Per il periodo di applicazione della norma, le prestazioni pensionistiche complementari periodiche costituivano reddito limitatamente all'87,50% dell'importo corrisposto.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, le prestazioni pensionistiche complementari devono essere considerate al netto della parte corrispondente a redditi già assoggettati a imposta, superando il precedente criterio automatico dell'imponibilità sull'87,50% del lordo.
D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 19
Stabilisce la decorrenza temporale delle modifiche fiscali introdotte dal decreto, applicabili dal 1° gennaio 2001.
La soppressione e la riorganizzazione dei fondi integrativi degli enti pubblici non escludono la preesistenza né la natura complementare delle forme previdenziali, ma mirano a disciplinare le nuove forme secondo i criteri finanziari del D.Lgs. n. 124 del 1993.
Consente alla Corte di cassazione, una volta cassata la decisione impugnata, di decidere direttamente la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per stabilire il regime fiscale di una pensione integrativa occorre distinguere la natura del fondo e la normativa vigente nell'anno di effettiva erogazione, non soltanto l'epoca di maturazione del diritto.
- La confluenza di un fondo nell'INPS e l'erogazione unitaria della pensione obbligatoria e integrativa non eliminano necessariamente la natura complementare della quota integrativa: le due componenti possono conservare titoli giuridici distinti.
- Per le prestazioni erogate fino al 31 dicembre 2000 poteva trovare applicazione, ricorrendone i presupposti, la tassazione sulla base imponibile ridotta all'87,50%; per le prestazioni dal 1° gennaio 2001 la regola non è automaticamente applicabile.
- Dal 1° gennaio 2001 la base imponibile delle prestazioni complementari va determinata considerando le componenti già tassate, con tassazione dell'importo residuo e non mediante una riduzione forfettaria al 87,50%.
- Le domande di rimborso fiscale devono essere presentate entro i termini di decadenza previsti dalla legge; anche una pretesa sostanzialmente fondata può essere inutilizzabile se proposta tardivamente.
- La verifica dell'appartenenza di un fondo alla previdenza complementare deve considerare la disciplina di successione, fusione o incorporazione del fondo e non può basarsi esclusivamente sull'assenza di una formale iscrizione autonoma all'albo COVIP.
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