Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 26482 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la revoca del credito d’imposta riconosciuto alla società per le assunzioni di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate negli anni 2003-2006, ai sensi dell’art. 63, comma 1, della L. n. 289/2002 e dell’art. 7, comma 10, della L. n. 388/2000. La CTR dell’Abruzzo aveva riconosciuto alla società il diritto a fruire integralmente del credito, ritenendo che l’incentivo fosse rivolto ai lavoratori e non alle imprese e, quindi, non soggetto al limite de minimis di 100.000 euro nel triennio. L’Agenzia ha contestato questa interpretazione. In via incidentale, la società ha lamentato la novità di alcune questioni nell’appello dell’Ufficio, la nullità della notificazione dell’atto impugnato e la nullità dell’atto di revoca per carenze nelle indicazioni prescritte dallo Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, dichiarando assorbito il secondo, e ha rigettato tutti i motivi del ricorso incidentale della società. Ha stabilito che l’art. 63 della L. n. 289/2002 rinnova gli incentivi dell’art. 7 della L. n. 388/2000 mantenendone, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni, incluso il limite de minimis. La contestazione di novità delle domande è stata respinta perché le argomentazioni dell’Ufficio sviluppavano la tesi già posta a fondamento della revoca; l’eventuale nullità della notificazione è stata sanata dalla proposizione del ricorso; le carenze informative denunciate non comportavano la nullità dell’atto. La sentenza della CTR è stata cassata e, senza necessità di ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Spese dell’intero giudizio compensate, in ragione della formazione della giurisprudenza richiamata dopo l’inizio del processo.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1

    la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui al detto art. 7

    Il rinnovo dell’incentivo non elimina le disposizioni della disciplina precedente che non siano state espressamente modificate; resta quindi applicabile anche il limite de minimis previsto dall’art. 7, comma 10, della L. n. 388/2000.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10

    all'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite di Lire 180 milioni nel triennio

    Il credito d’imposta è soggetto alla regola de minimis e al tetto cumulativo previsto per il triennio. Il giudice considera tale limite applicabile all’incentivo rinnovato dalla L. n. 289/2002; il richiamo normativo riportato nella decisione indica il limite originario di lire 180 milioni.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Non è violato il divieto di domande nuove in appello quando le argomentazioni dell’Ufficio costituiscono soltanto lo sviluppo della tesi già posta a fondamento dell’atto di revoca.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 3 e 14; codice di procedura civile, artt. 148 e 149

    La Corte ha respinto la censura relativa alla notificazione dell’atto: anche ammettendo un vizio di nullità, questo è sanato dalla proposizione del ricorso.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2

    Le indicazioni contestate dalla contribuente non sono previste a pena di nullità dell’atto di revoca; l’omissione non determina quindi, di per sé, la nullità dell’atto.

  • Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31

    La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento è stata introdotta per le cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008; la previsione non rende nullo l’atto di revoca oggetto di causa.

Massime di principio

  • Quando una norma successiva rinnova un beneficio fiscale ma mantiene ferme le disposizioni della disciplina precedente per gli aspetti non modificati, continuano ad applicarsi anche i limiti e le condizioni previsti dalla disciplina originaria.
  • Un incentivo fiscale rivolto a favorire l’occupazione può restare soggetto al limite de minimis se la legge nazionale lo prevede espressamente, anche mediante rinvio alla disciplina europea.
  • In appello non costituisce domanda nuova il chiarimento o lo sviluppo argomentativo di una tesi già posta a fondamento dell’atto impugnato.
  • Un’eventuale nullità della notificazione può essere sanata dalla proposizione del ricorso, secondo quanto deciso in questa controversia.
  • L’omissione di indicazioni nell’atto non ne determina automaticamente la nullità: occorre che la legge preveda espressamente tale conseguenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.