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Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 26520 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento e la debenza di IRPEF, IVA e IRAP, oltre alle sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva escluso l’IRAP, ridotto a un terzo le sanzioni e confermato la debenza di IRPEF e IVA; la Commissione Tributaria Regionale di Milano, con sentenza n. 88/28/09 depositata l’11 maggio 2009, aveva respinto l’appello principale di P.F. Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle Entrate aveva presentato ricorso incidentale tardivo con due motivi. Prima dell’udienza P.F. ha rinunciato al ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 1° dicembre 2016 depositata il 21 dicembre 2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla rinuncia. Per effetto di tale esito, ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. Non ha quindi deciso nel merito i motivi di ricorso. Ha compensato integralmente le spese tra tutte le parti, in ragione della particolarità della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • Art. 334, comma 2, c.p.c.

    con ciò divenendo inefficacie ai sensi dell'art. 334 c.p.c., comma 2, il ricorso incidentale tardivo proposto dall'ufficio

    La rinuncia al ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, che dipende processualmente dall’impugnazione principale.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, senza che la Corte debba esaminare i motivi di merito.
  • Se il ricorso incidentale è tardivo, la rinuncia al ricorso principale ne determina l’inefficacia ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.; la regola riguarda il ricorso incidentale tardivo, non ogni impugnazione incidentale.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando le peculiarità della vicenda processuale giustificano tale soluzione.

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