Sentenza del 21/12/2016 n. 26493 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento per IRAP relativa al 2003, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La contribuente aveva compilato il quadro IRAP della dichiarazione, ma non aveva versato l'imposta risultante. Con cinque motivi ha contestato: la ripartizione dell'onere della prova e il rilievo attribuito alla dichiarazione; l'efficacia del giudicato favorevole relativo a un'altra annualità; l'utilizzo della liquidazione automatizzata senza un preventivo avviso di accertamento; la motivazione e la mancata sottoscrizione della cartella; l'assoggettabilità a IRAP del reddito professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la cartella da liquidazione automatizzata non è un atto impositivo e, se l'imposta dichiarata non è stata versata, spetta al contribuente dimostrare l'errore della dichiarazione. Infondato il secondo: il giudicato relativo a un'altra annualità non vincola quando riguarda elementi, come l'autonoma organizzazione del professionista, suscettibili di variare di anno in anno. Infondato il terzo: l'imposta risultante dai dati dichiarati può essere iscritta a ruolo senza preventivo avviso di accertamento. Infondato il quarto: il richiamo alla dichiarazione è sufficiente a motivare la cartella in questo contesto e la mancata sottoscrizione non ne comporta la nullità. Inammissibile il quinto, perché fondato su dati del 2002 e perché la questione non risultava dedotta espressamente in appello. Nessuna statuizione sulle spese di Cassazione, non avendo l'Agenzia svolto attività difensiva. Decisione deliberata il 29 settembre 2016 e depositata il 21 dicembre 2016.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
La cartella emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non ha natura impositiva poichè deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente, sicchè, nel caso di mancato versamento dell'imposta dovuta sulla base di quanto dichiarato, incombe sul contribuente medesimo l'onere di dimostrare l'erroneità della dichiarazione.
La liquidazione automatizzata riscuote un'imposta già esposta dal contribuente, senza costituire una nuova determinazione impositiva. Se il contribuente ha dichiarato l'imposta ma non l'ha pagata, è a suo carico dimostrare che la dichiarazione era errata.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (liquidazione e iscrizione a ruolo)
I dati contabili risultanti dalla liquidazione "si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente"; l'imposta, in tal caso, può essere riscossa mediante iscrizione a ruolo, senza la preliminare notifica di un formale avviso di accertamento.
Quando l'imposta non versata risulta direttamente dai dati della dichiarazione, l'Amministrazione può procedere alla liquidazione e alla riscossione mediante ruolo senza notificare prima un avviso di accertamento.
Art. 360 c.p.c.
La Corte esamina le censure proposte come motivi di ricorso per cassazione ai sensi dei numeri 3 e 5 indicati dalla ricorrente; la censura sull'assoggettabilità a IRAP è dichiarata inammissibile perché fondata su dati di un'altra annualità e non dedotta espressamente in appello.
Massime di principio
- Se una cartella deriva dal controllo automatizzato e si limita a riscuotere un'imposta indicata nella dichiarazione ma non pagata, non equivale a un nuovo accertamento: il contribuente deve contestare e provare l'errore dei dati dichiarati.
- Per la riscossione di somme ricavabili direttamente dalla dichiarazione, la liquidazione automatizzata può condurre all'iscrizione a ruolo senza un preventivo avviso di accertamento.
- Quando la pretesa discende dalla dichiarazione, il richiamo a essa può essere sufficiente a motivare la cartella, perché il contribuente conosce i dati e le ragioni della richiesta; la sola mancanza di sottoscrizione non determina, secondo la decisione, la nullità.
- Un giudicato tributario relativo a un'annualità diversa si estende solo se riguarda fatti che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale. Non si estende automaticamente a valutazioni dipendenti da circostanze annualmente variabili, come l'autonoma organizzazione rilevante per l'IRAP di un professionista.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente fondare una contestazione sull'IRAP su dati di un anno diverso: la questione deve inoltre essere stata proposta nei gradi di merito, compreso l'appello quando richiesto.
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