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Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 26504 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia che aveva annullato l'avviso di accertamento per maggiori ricavi non dichiarati nell'anno d'imposta 2004, determinati sulla base degli studi di settore. Con tre motivi sosteneva: 1) che l'accertamento era legittimo perché preceduto dal contraddittorio e che la contribuente non aveva fornito una controprova specifica; 2) che la CTR aveva errato nel ripartire l'onere della prova, che, secondo l'Agenzia, spettava alla contribuente quanto alle ragioni dello scostamento; 3) che la CTR aveva motivato in modo insufficiente sulla malattia della contribuente, circostanza che l'Ufficio avrebbe appreso solo in giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il secondo motivo: dopo che la contribuente aveva partecipato al contraddittorio e formulato contestazioni, l'Ufficio non poteva fondare l'accertamento sul solo scostamento dagli studi di settore, ma doveva integrare la motivazione e sostenerla con elementi concreti, spiegando perché disattendeva le contestazioni. Il primo motivo non è stato accolto: la CTR aveva errato nel considerare in astratto inidonei gli studi di settore, senza esaminare concretamente i dati e le prove delle parti, ma tale rilievo non ha condotto all'accoglimento del ricorso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché sollecitava una nuova valutazione dei fatti e censurava l'argomento sulla malattia, non decisivo per la sentenza. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR, che aveva accolto l'appello della contribuente, riformato la sentenza della CTP di Gorizia n. 83/01/2010 e annullato l'accertamento; la CTR aveva compensato le spese. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare alla contribuente le spese di Cassazione, liquidate in € 2.200, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    I parametri previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d, e, soltanto ove siano stati contestati, in sede di contraddittorio con il contribuente, sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare da soli l'accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell'impresa.

    Lo scostamento dagli studi di settore può legittimare l'avvio dell'accertamento analitico-induttivo, ma, se contestato dal contribuente nel contraddittorio con allegazioni specifiche, non basta da solo a sostenere la pretesa: occorrono elementi concreti riferiti alla realtà dell'impresa.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62-bis e 62-sexies

    La Corte richiama queste disposizioni nell'esame del motivo sulla legittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore e applica il principio per cui lo scostamento statistico non costituisce, da solo, prova sufficiente quando il contribuente lo abbia contestato nel contraddittorio.

  • Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 10

    La disposizione è richiamata, nel testo vigente per il periodo d'imposta, tra le norme che regolano l'accertamento fondato sugli studi di settore; la sua applicazione va coordinata con l'obbligo di contraddittorio e con la necessità di motivare concretamente l'accertamento dopo le contestazioni del contribuente.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187

    I parametri previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d, e, soltanto ove siano stati contestati, in sede di contraddittorio con il contribuente, sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare da soli l'accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell'impresa.

    I parametri sono elaborazioni statistiche della redditività ordinaria; lo scostamento dal dichiarato costituisce un presupposto per l'accertamento, ma non una prova autosufficiente quando il contribuente lo contesta con allegazioni specifiche.

  • Codice civile, art. 2697

    Pertanto, non potendosi attribuire valore di presunzione legale agli studi di settore l'Ufficio finanziario era tenuto a supportare l'accertamento con la prova di elementi concreti desunti dalla realtà economica dell'impresa e, comunque, integrare la motivazione dell'accertamento con le ragioni per le quali l'Ufficio ha disatteso le contestazioni della contribuente. L'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., in definitiva, restava, ancora, a carico dell'Ufficio finanziario.

    Dopo contestazioni specifiche del contribuente nel contraddittorio, l'onere di sostenere la pretesa con elementi concreti e di motivare il mancato accoglimento delle deduzioni resta a carico dell'Ufficio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Il motivo di ricorso per cassazione sulla motivazione non consente di ottenere una nuova valutazione dei dati processuali; inoltre, non è ammissibile censurare un argomento svolto ad abundantiam che non costituisca una ragione decisiva della sentenza.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

    La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio.

Massime di principio

  • Gli studi di settore e i parametri sono strumenti statistici e non attribuiscono, per il solo scostamento dal dichiarato, valore di prova legale alla pretesa fiscale.
  • Quando il contribuente partecipa al contraddittorio e formula contestazioni specifiche, l'Ufficio deve valutare tali deduzioni, dimostrare l'applicabilità concreta dello standard e motivare perché le respinge, anche mediante elementi riferibili alla realtà economica dell'impresa.
  • Il contribuente può contestare lo standard allegando circostanze concrete relative alla propria attività e al periodo d'imposta; una volta formulate contestazioni specifiche, il solo scostamento non basta a sostenere l'accertamento.
  • Se il contribuente non partecipa al contraddittorio o non presenta alcuna allegazione, l'Ufficio può non essere tenuto a fornire ulteriori dimostrazioni oltre al disallineamento, secondo il principio richiamato dalla Corte.
  • In Cassazione non si può ottenere una nuova valutazione dei fatti attraverso una censura motivazionale; non è inoltre impugnabile un'argomentazione non decisiva e meramente aggiuntiva.

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