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Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 26522 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella per imposta comunale sulla pubblicità relativa all’anno 2000, emessa sulla base di più avvisi di accertamento non impugnati. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso della società; la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello del Comune, rilevando la mancata notifica degli avvisi presupposti e il vizio della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento. In cassazione il Comune ha dedotto, con due motivi, che la CTR aveva omesso di decidere sull’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza del 13 aprile 2007, prevista dall’art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992, e che tale omissione violava il contraddittorio e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, dichiarando infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Anche se la CTR non aveva deciso espressamente sull’eccezione relativa alla mancata comunicazione dell’avviso di trattazione, il Comune aveva potuto depositare in appello copia degli avvisi e delle relative relate di notifica, esercitando pienamente la propria difesa. Non sussisteva quindi un concreto pregiudizio né un’utilità effettiva nell’annullare la decisione e rinviare la causa alla CTP: la CTR aveva già svolto una valutazione di merito, confermando l’irregolarità della notifica degli avvisi presupposti e il vizio proprio della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non si erano costituiti. Decisione deliberata il 1° dicembre 2016 e depositata il 21 dicembre 2016.

Norme richiamate

  • Art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992

    il dedotto vizio di attività della CTR - che avrebbe dovuto accogliere o anche rilevare ex officio l'eccezione di violazione del contraddittorio processuale discendente dalla mancata comunicazione dell'avviso di trattazione prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, con il conseguente obbligo di rimettere la causa alla CTP ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 546 cit. - non è censurabile perchè la ridetta CTR ha permesso al Comune il deposito in copia di tutti gli avvisi corredati di relate di notifica consentendo perciò una piena difesa

    La mancata comunicazione dell’avviso di trattazione può rilevare come violazione del contraddittorio, ma non giustifica l’annullamento quando, nel successivo grado, la parte abbia potuto esercitare pienamente la difesa e non residui un pregiudizio concreto.

  • Art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 546/1992

    il dedotto vizio di attività della CTR - che avrebbe dovuto accogliere o anche rilevare ex officio l'eccezione di violazione del contraddittorio processuale discendente dalla mancata comunicazione dell'avviso di trattazione prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, con il conseguente obbligo di rimettere la causa alla CTP ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 546 cit. - non è censurabile perchè la ridetta CTR ha permesso al Comune il deposito in copia di tutti gli avvisi corredati di relate di notifica consentendo perciò una piena difesa

    La rimessione della causa al giudice di primo grado per un vizio processuale non è dovuta se il giudice d’appello ha consentito il pieno esercizio della difesa e ha già compiuto la valutazione di merito.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    la cassazione con rinvio, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 1, è prevista soltanto al fine di consentire una valutazione di merito

    Il rinvio in cassazione ha la funzione di rendere possibile una valutazione di merito che non sia stata svolta; non occorre annullare la sentenza d’appello per riparare un vizio del primo grado quando il giudice d’appello ha già esaminato il merito.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il Comune ha invocato la norma per denunciare l’omessa pronuncia, ma la Corte ha respinto la censura poiché l’eventuale correzione del vizio processuale non avrebbe procurato un vantaggio concreto, essendo stata assicurata in appello la piena difesa e svolta la valutazione di merito.

Massime di principio

  • La denuncia di un’omessa pronuncia su una questione processuale deve indicare un’utilità concreta: non basta dimostrare che il giudice non abbia risposto a un’eccezione, se l’accoglimento della censura non può migliorare la posizione della parte.
  • Un’irregolarità che abbia inciso sul contraddittorio nel primo grado non comporta automaticamente l’annullamento e il rinvio, se nel grado successivo la parte ha potuto produrre documenti e svolgere pienamente le proprie difese.
  • Il giudice d’appello che dispone di elementi sufficienti e decide il merito può evitare un rinvio al primo giudice; la cassazione con rinvio non serve a ripetere attività processuali quando la decisione di merito è già stata compiuta.
  • La mancata comunicazione dell’avviso di trattazione resta una possibile violazione processuale, ma il rimedio va valutato in relazione al pregiudizio effettivo e alle possibilità difensive concretamente assicurate nel procedimento.

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