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Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 26498 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva parzialmente accolto il suo appello e respinto quello incidentale della società. Con l’unico motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentava la nullità delle decisioni di merito per violazione dell’art. 102 c.p.c.: trattandosi di maggiori redditi di una società di persone imputati per trasparenza ai soci, i giudizi si sarebbero dovuti svolgere nel contraddittorio di tutti i soci. La controversia originaria riguardava accertamenti relativi al 2003, emessi dopo la constatazione dell’omessa presentazione delle dichiarazioni per il 2003, 2004 e 2005; la sentenza impugnata aveva riconosciuto al socio accomandante B.R. la detrazione della sola ritenuta d’acconto sul reddito professionale di architetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della notificazione, senza esaminare il motivo sulla violazione dell’art. 102 c.p.c. Il primo tentativo di notifica, richiesto l’11 luglio 2011, non era andato a buon fine perché il domiciliatario risultava trasferito; l’annotazione era del 14 luglio 2011. L’Agenzia ha riattivato la procedura soltanto il 4 maggio 2012, con perfezionamento il 7 maggio, senza provare quando avesse appreso dell’esito negativo né dimostrare impedimenti o circostanze eccezionali che giustificassero il ritardo di oltre sei mesi. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società intimata non si è difesa.

Norme richiamate

  • Art. 325 c.p.c.

    e comunque non oltre il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa

    La riattivazione della notificazione non può essere differita oltre la metà dei termini previsti dall’art. 325 c.p.c., salvo che siano rigorosamente provate circostanze eccezionali.

  • Art. 102 c.p.c.

    L’Agenzia ha invocato questa norma per sostenere che, nelle controversie sui maggiori redditi di una società di persone imputati per trasparenza, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi in contraddittorio con tutti i soci. La Corte non ha esaminato la censura, dichiarando il ricorso inammissibile per tardività della notificazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la disposizione indicata dall’Agenzia per denunciare in cassazione la nullità delle sentenze di merito per violazione dell’art. 102 c.p.c.; la Corte non ha deciso nel merito tale motivo.

Massime di principio

  • Se una notificazione processuale non riesce per una causa non imputabile al notificante, il procedimento può conservare continuità rispetto alla prima richiesta soltanto se viene riattivato tempestivamente, usando la diligenza ordinaria per conoscere l’esito e raccogliere le informazioni necessarie.
  • Chi chiede la rimessione in termini o invoca la continuità della notificazione deve indicare e provare quando ha appreso l’esito negativo e, se la riattivazione è tardiva, documentare rigorosamente eventuali impedimenti o circostanze eccezionali.
  • Un ritardo di oltre sei mesi nella ripresa della notificazione, non giustificato e non provato, può rendere tardivo il ricorso e comportarne l’inammissibilità, senza che il giudice esamini le questioni di merito.

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