Cassazione Civile, Ordinanza n. 11932/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
Un agente commerciale conveniva una società per ottenere: l'accertamento che il rapporto di agenzia fosse a tempo indeterminato, perché la risoluzione sarebbe intervenuta tardivamente dopo la scadenza del termine originariamente pattuito; la condanna al pagamento dell'indennità per mancato preavviso ex art. 1750 c.c., dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. e delle provvigioni asseritamente ancora dovute. La società eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania, sostenendo la competenza del Tribunale di Firenze. Il giudice di Catania si era dichiarato incompetente valorizzando una clausola contrattuale di competenza in favore di Firenze e ritenendo che il foro territoriale fosse derogabile, oltre che collegato al luogo di conclusione del contratto e alla sede della società. Riassunto il giudizio a Firenze, il Tribunale di Firenze ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio, ritenendo invece competente Catania. Il punto decisivo era individuare il foro territoriale esclusivo applicabile alle controversie di agenzia ex art. 409 n. 3 c.p.c. e art. 413 c.p.c., nonché verificare la validità della clausola di competenza e il criterio di collegamento corretto (domicilio dell'agente o luogo di conclusione del contratto).
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Catania. Ha affermato che nelle controversie relative al rapporto di agenzia il foro previsto dall'art. 413, comma 4, c.p.c. è esclusivo e coincide con il domicilio dell'agente, inteso come luogo in cui egli ha stabilito il centro dei propri affari; se la controversia è proposta dopo la cessazione del rapporto, rileva l'ultimo domicilio dell'agente in costanza del rapporto. È stato quindi ritenuto errato il richiamo al luogo di conclusione del contratto e, conseguentemente, non decisiva la soluzione fondata dal primo giudice sulla clausola contrattuale. La causa dovrà essere riassunta davanti al Tribunale di Catania nei termini di legge; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di regolamento.
Norme richiamate
"competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente"
è foro territoriale esclusivo per le controversie di agenzia e va individuato nel domicilio dell'agente, non nel luogo di conclusione del contratto né nella sede della società
ricomprende i rapporti di agenzia tra le controversie soggette al foro speciale del lavoro parasubordinato
richiamato come base della domanda di indennità per mancato preavviso
richiamato come base della domanda di indennità di cessazione del rapporto di agenzia
Massime di principio
- Nelle controversie relative a rapporti di agenzia, la competenza territoriale è determinata dal foro esclusivo del domicilio dell'agente, in funzione di tutela del lavoratore parasubordinato e di agevole accertamento dei fatti.
- Il domicilio dell'agente, ai fini della competenza, coincide con il luogo in cui il collaboratore ha stabilito il centro dei propri affari; se la controversia è proposta dopo la cessazione del rapporto, occorre avere riguardo all'ultimo domicilio in costanza di rapporto.
- La clausola contrattuale che richiami un diverso foro non può prevalere sul foro territoriale inderogabile previsto per le controversie di agenzia.
- Il giudice dinanzi al quale la causa sia stata riassunta dopo una declinatoria di incompetenza può sollevare d'ufficio il conflitto negativo quando ritenga di trovarsi davanti a una competenza territoriale inderogabile.
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