Cassazione Penale, Sentenza n. 29804/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato vari imputati per una serie di truffe consumate o tentate relative alla creazione e cessione di crediti fittizi per il cd. "bonus facciate", per autoriciclaggio e per associazione per delinquere, rideterminando anche le pene e disponendo la confisca del profitto. I ricorrenti contestavano: la sussistenza dell'associazione per delinquere, sostenendo che vi fosse solo concorso di persone nei reati-fine e che mancassero stabilità del vincolo, programma indeterminato e ripartizione di ruoli; la qualificazione dei fatti come truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. anziché come indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p., assumendo che gli enti erogatori si fossero limitati a prendere atto delle dichiarazioni senza essere indotti in errore; la configurabilità dell'autoriciclaggio, deducendo carenza di prova sulle specifiche condotte di impiego, trasferimento o dissimulazione e sull'identità tra somme illecite e somme investite; la dosimetria della pena, contestando mancata riduzione per l'esclusione dell'aggravante della transnazionalità e per l'assoluzione da uno dei capi, oltre a errori nel calcolo della continuazione; la confisca, lamentando l'omessa decisione su tale punto. Uno dei ricorrenti contestava inoltre il diniego delle attenuanti generiche e la propria partecipazione al sodalizio. La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi in parte generici, in parte non consentiti perché diretti a una rivalutazione del fatto e delle prove, e in parte infondati, valorizzando la motivazione della Corte territoriale sulla stabile organizzazione criminosa, sulla natura fraudolenta e organizzata delle condotte e sulla sussistenza delle operazioni di autoriciclaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha quindi confermato la decisione impugnata, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile Poste Italiane S.p.a., liquidate in euro 6.000 oltre accessori. La Corte ha ritenuto infondati o generici i motivi sull'associazione per delinquere, sulla qualificazione giuridica delle truffe, sull'autoriciclaggio, sulla pena e sulla confisca, sottolineando che la cessione di crediti fittizi e il complesso sistema di artifici integravano una truffa aggravata e non la mera indebita percezione di erogazioni pubbliche; che l'autoriciclaggio era sorretto da una motivazione adeguata; che le censure su pena e confisca erano non scrutinabili o comunque prive di specifica critica utile.
Norme richiamate
Integra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche quando la falsa dichiarazione si inserisce in un'attività organizzata e fraudolenta idonea a indurre in errore l'ente erogatore, non essendo decisiva la mancanza di controlli preventivi se l'insieme delle condotte è decettivo e complesso.
Ha natura residuale e sussidiaria rispetto alla truffa; si applica alle condotte decettive non incluse nella truffa, tipicamente quando l'ente si limita a prendere atto della dichiarazione falsa senza essere realmente indotto in errore da artifici o raggiri.
Risponde di autoriciclaggio l'autore anche di uno solo dei reati-presupposto che, consapevole dell'origine delittuosa delle utilità, pone in essere successive condotte di impiego, trasferimento o altre operazioni causalmente orientate a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro.
La prova del sodalizio criminoso può essere tratta dalla stabilità della struttura, dalla sistematicità delle condotte e dalle modalità esecutive dei reati-fine, quando emergano un programma indeterminato e una permanente affectio societatis.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità dell'assoluzione in caso di dubbio, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito escludesse il ragionevole dubbio sulla sussistenza dei fatti.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto il motivo non fondato perché la prova era stata valorizzata in modo conforme ai criteri legali.
L'eliminazione dell'aggravante è stata considerata nel trattamento sanzionatorio, ma non ha determinato l'accoglimento dei ricorsi.
Richiamato in tema di continuazione e dosimetria della pena; la Corte ha ritenuto motivati gli aumenti per i reati in continuazione e non ravvisabile un cumulo materiale surrettizio.
Richiamato per affermare l'autonomia concettuale della statuizione sulla confisca rispetto a quella sulla responsabilità, con conseguente giudicato parziale se non impugnata specificamente.
Norma del sistema bonus facciate richiamata per descrivere la disciplina originaria della cessione dei crediti, in origine molto libera e priva di controlli preventivi a monte.
Richiamato come intervento successivo volto a introdurre rafforzati controlli preventivi e contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.
Non citato espressamente nel testo, ma la motivazione richiama il tema della valutazione delle prove e del divieto di letture alternative in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il discrimine tra partecipazione a un'associazione per delinquere e concorso di persone in reati continuati sta nella natura dell'accordo: occasionale e limitato ai soli reati determinati nel concorso; stabile, permanente e rivolto a un programma criminoso indeterminato nel reato associativo.
- La prova dell'associazione può essere desunta anche dai reati-fine e dalle loro modalità esecutive, quando questi mostrino in concreto l'esistenza di una struttura organizzata autonoma e stabile.
- Nelle frodi sui crediti fiscali o su erogazioni pubbliche, la mera mancanza di controlli preventivi dell'ente non impone automaticamente la qualificazione ex art. 316-ter c.p.: se la condotta integra un sistema artificioso e organizzato capace di ingannare l'ente, resta configurabile la truffa aggravata ex art. 640-bis c.p.
- L'art. 316-ter c.p. opera in via residuale e copre condotte decettive meno complesse, nelle quali l'ente si limiti a prendere atto di una falsa dichiarazione senza essere realmente indotto in errore da artifici o raggiri.
- Per l'autoriciclaggio è sufficiente che l'imputato, autore di almeno uno dei reati presupposto, compia successive operazioni di impiego o trasferimento del profitto idonee a ostacolarne l'identificazione; non è necessario che ogni singolo passaggio materiale sia eseguito personalmente dall'imputato in tutte le sue fasi.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riprodurre quelle già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, o che si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio.
- La statuizione sulla confisca ha autonomia concettuale rispetto alla condanna per i reati presupposto: se non specificamente impugnata, può formare giudicato parziale anche quando siano contestati gli altri capi della sentenza.
- Il grado di specificità richiesto per la motivazione sugli aumenti per continuazione è correlato alla loro entità, ma deve comunque consentire il controllo sul rispetto dei limiti legali e sulla proporzione complessiva della pena.
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