Cassazione Penale, Sentenza n. 21468/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Corsello impugnava la condanna per il reato previsto dall'art. 68, comma 1, del DPR 309/1990, sollevando cinque motivi: (1) vizio relativamente al termine di registrazione dei movimenti dei medicinali (sosteneva che fosse di 30 giorni richiamando l'art. 4 del DM 20/4/1976 e non di 48 ore), per cui una registrazione tardiva avrebbe potuto sanare la discrasia contabile; (2) violazione per effetto della L. 15/3/2010 n. 38 (art. 10) che avrebbe depenalizzato le irregolarità formali nella tenuta dei registri, rendendole sanzione amministrativa; (3) concorso apparente di norme / divieto di ne bis in idem e rapporto di specialità tra sanzione amministrativa e penale; (4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto); (5) intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 3 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi e non manifestamente infondato il quinto. In particolare: (i) primo motivo inammissibile perché la norma vigente (art. 60 T.U.L.S., comma 2) prevede il termine di 48 ore per la registrazione e inoltre il vizio non era specifico rispetto ad altre discrasie contabili; (ii) secondo motivo inammissibile alla luce della giurisprudenza che distingue le irregolarità formali (amministrative, sanzionate ai sensi del comma 1-bis dell'art. 68) dalle violazioni sostanziali attinenti al contenuto dichiarativo dei registri (ancora rilevanti penalmente); (iii) terzo motivo inammissibile perché non provata l'applicazione preventiva di una sanzione amministrativa al ricorrente e perché non emerge rapporto di specialità tra le fattispecie; (iv) quarto motivo inammissibile: i rinvii disposti su richiesta della difesa (periodo sospensivo di 386 giorni) hanno sospeso la prescrizione e quindi non era decorso il termine; (v) il quinto motivo relativo alla tenuità è stato ritenuto non manifestamente infondato poiché la motivazione della corte territoriale sul punto risultava lacunosa e assertiva. Conseguentemente la Corte di cassazione ha dichiarato d'ufficio l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 68, commi 1 e 1-bis
art. 68, comma 1 e comma 1-bis
Il comma 1 sanziona penalmente le violazioni con contenuto sostanziale (es. discrepanza tra giacenza contabile e reale); il comma 1-bis depenalizza le sole irregolarità formali nella tenuta dei registri imponendo una sanzione amministrativa.
Legge 15/3/2010 n. 38, art. 10
art. 10, comma primo, lett. r)
Ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 68 del DPR 309/1990, delimitando la depenalizzazione alle violazioni formali della normativa sui registri.
T.U.L.S., art. 60, comma 2
art. 60, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie
Stabilisce l'obbligo per i responsabili delle farmacie di riportare i movimenti dei medicinali sul registro entro 48 ore dalla dispensazione; la Corte ha ritenuto questo termine applicabile nel caso.
DM 20 aprile 1976, art. 4
Riferito dal ricorrente per sostenere un termine diverso di registrazione (30 giorni), ma la Corte non ha accolto tale interpretazione in contrasto con l'art. 60 T.U.L.S.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che la sua applicazione richiede una motivazione specifica basata sui criteri di cui all'art. 133 c.p.
Codice penale, art. 133, comma 1
Criteri per la determinazione della pena e per valutare l'offensività del fatto, richiamati per giudicare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis.
Codice penale, art. 159, comma 1, n. 3
art. 159, comma 1, n. 3 c.p.
Norma citata in relazione alla sospensione/interruzione della prescrizione; la Corte ha rilevato che rinvii disposti su richiesta della difesa producono sospensione del decorso della prescrizione.
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2
Norma sul potere del giudice di non pronunciare sentenza di condanna quando sussistono cause di estinzione o non punibilità; la Corte ha dichiarato d'ufficio l'estinzione del reato.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra irregolarità formali nella tenuta dei registri (sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 68, comma 1-bis DPR 309/1990) e violazioni sostanziali attinenti al contenuto dichiarativo (discrepanze tra giacenza contabile e reale) che restano rilevanti penalmente.
- Il termine per la registrazione dei movimenti nelle farmacie è quello previsto dall'art. 60 T.U.L.S. (48 ore); riferimenti normativi più anziani o regolamenti interni devono essere confrontati con la disciplina superiore e con la giurisprudenza.
- La mera contestazione dell'esistenza di una sanzione amministrativa non esclude automaticamente la responsabilità penale: per invocare il divieto di ne bis in idem occorre provare l'effettiva applicazione della sanzione amministrativa e valutare l'eventuale rapporto di specialità tra le norme.
- Per ottenere il beneficio dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) è necessaria una motivazione dettagliata che applichi i criteri dell'art. 133 c.p.; affermazioni generiche o assertive della difesa o del giudice di merito sono insufficienti.
- I rinvii o le sospensioni disposte su richiesta della difesa possono sospendere il decorso della prescrizione; nella contabilizzazione dei termini di prescrizione vanno considerati i periodi di sospensione e le interruzioni riconosciute dalla giurisprudenza.
- In sede di impugnazione in cassazione è essenziale la specificità dei motivi: censure generiche o che non indicano quale prova o elemento avrebbe dovuto essere valutato risultano inammissibili.
- Se la Corte di legittimità accerta che la prescrizione è maturata per specifici periodi computati (anche in presenza di altri motivi inammissibili), può dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio.
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