Cassazione Penale, Sentenza n. 45304/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della statuizione di confisca della somma di denaro sequestrata (euro 336.800,00). Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la sentenza di non doversi procedere per difetto di querela non accerta la natura illecita del denaro; l'unico elemento a sostegno dell'origine furtiva erano le dichiarazioni rese dall'imputato che, in caso di processo, sarebbero state inutilizzabili. Pertanto, in assenza di condanna o di prova dell'origine illecita, non poteva essere disposta la confisca e la somma avrebbe dovuto essere restituita all'avente diritto (o all'imputato in base al principio possesso vale titolo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nel senso proposto: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca della somma di denaro e ha disposto che la somma venga restituita a chi risulterà essere l'avente diritto (proprietario o titolare di legittimo titolo di possesso). Ha rimandato gli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge (art. 626 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che la pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela ha natura meramente processuale e non fornisce accertamento del fatto-reato idoneo a fondare la confisca; la confisca facoltativa richiede una sentenza di condanna e anche la confisca obbligatoria presuppone l'accertamento del reato. In assenza di tale accertamento, i beni in sequestro devono essere restituiti e, se non ritirati dall'avente diritto entro i termini di legge, devoluti alla cassa delle ammende secondo il DPR 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato quale norma che regola la sentenza (pronuncia di non doversi procedere) emessa dal Tribunale; contesto procedurale della decisione di merito impugnata.
Norme penalmente rilevanti relative al reato contestato (furto/appropriazione e circostanze aggravanti indicate nell'imputazione). La decisione di non doversi procedere ha riguardato tali contestazioni sul piano procedurale per difetto di querela.
art. 240 cod. pen. (commi 1 e 2)
La Corte ricorda che la confisca facoltativa del profitto del reato presuppone sentenza di condanna (comma 1) e che anche la confisca obbligatoria (comma 2) richiede l'accertamento del fatto-reato. Pertanto non è ammissibile disporre la confisca in presenza di una pronuncia meramente processuale di non doversi procedere.
art. 150 DPR 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia)
Disciplina la restituzione delle somme di denaro in sequestro; prevede che il magistrato disponga la restituzione d'ufficio o su richiesta, e che dopo tre mesi dalla comunicazione senza ritiro le somme siano devolute alla cassa delle ammende. La Corte indica questo percorso per le somme non assoggettabili a confisca.
artt. 652-654 c.p.p. (richiamati in motivazione di giurisprudenza)
Ricordati nel contesto per spiegare che la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela non produce effetto di giudicato idoneo ad accertare il fatto-reato nei procedimenti civili, amministrativi e disciplinari.
Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia: trasmissione degli atti per il procedimento di restituzione e ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 35599 del 21/06/2012 (Di Marco) e Sez. 3 n. 39891 del 16/05/2014 (Ierussi)
Richiamate per affermare che la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha natura meramente processuale e non consente l'accertamento del fatto-reato; sulla base di tali precedenti la confisca non è applicabile quando manca l'accertamento del reato o la condanna.
Massime di principio
- Una pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela ha natura meramente processuale e non equivale a un accertamento del fatto-reato: non può, da sola, fondare misure ablative come la confisca del profitto.
- La confisca facoltativa del profitto del reato richiede una sentenza di condanna; anche la confisca obbligatoria presuppone l'accertamento della provenienza illecita del bene.
- Se, al termine del procedimento, non sussistono condizioni per la confisca (assenza di condanna o di prova dell'origine illecita), i beni sequestrati devono essere restituiti al legittimo avente diritto secondo le norme sul sequestro e la restituzione (es. art. 150 DPR 115/2002); in mancanza di ritiro le somme possono essere devolute alla cassa delle ammende.
- Il soggetto che reclama la restituzione dovrà dimostrare di essere l'avente diritto (proprietario o titolare di un legittimo titolo). Il semplice possesso da parte dell'imputato non è automaticamente sufficiente a precludere la restituzione a terzi che dimostrino un titolo migliore.
- Se l'autorità intende mantenere una misura ablativa (confisca), è necessario procurarsi elementi probatori indipendenti che consentano l'accertamento dell'origine illecita dei beni, alternativamente ottenere una condanna che legittimi la confisca facoltativa.
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