Sentenza del 06/05/2015 n. 24876 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la cartella emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione relativa al 2004, con cui l'Agenzia recuperava dai soci il credito d'imposta per incremento occupazionale previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000. L'Ufficio aveva rilevato che la società aveva utilizzato ulteriori 312.391 euro di credito, non esposti al rigo RU 15-001. La CTR aveva annullato la pretesa perché mancava un apposito atto di recupero, richiamato dalla circolare n. 35/E. In cassazione l'Agenzia ha contestato, con due motivi, l'insufficiente e illogica motivazione della CTR e la violazione dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973: sosteneva che la cartella derivasse dall'omessa indicazione in dichiarazione di un credito utilizzato, non da una verifica sostanziale della sua spettanza, e che quindi non occorresse il distinto atto di recupero. La contribuente ha resistito, sostenendo la spettanza del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha rigettati. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite per cui, nel giudizio contro la pretesa tributaria, il contribuente può sempre allegare e provare errori od omissioni della dichiarazione che incidano sull'obbligazione fiscale. Pur essendo pacifico che i 312.391 euro non erano stati indicati nel rigo RU 15-001, la sentenza impugnata aveva accertato che la contribuente aveva provato la spettanza del credito; pertanto, la pretesa non poteva essere mantenuta sulla sola base dell'omessa esposizione in dichiarazione. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e compensato integralmente le spese, in ragione del recente orientamento giurisprudenziale applicato.
Norme richiamate
Art. 53 della Costituzione
La dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza.
La dichiarazione fiscale non è una manifestazione negoziale irrevocabile: se contiene errori che determinano un'imposizione maggiore di quella dovuta, il contribuente può farli valere in giudizio, nel rispetto dei principi di capacità contributiva.
Art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998
La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
Il termine previsto per la dichiarazione integrativa e per l'eventuale compensazione del credito risultante limita tale specifica modalità di correzione, ma non preclude al contribuente di contestare in giudizio una pretesa tributaria facendo valere errori dichiarativi.
Art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973
La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.
Quando l'errore o l'omissione dichiarativa è potenzialmente dannoso per l'Amministrazione finanziaria, la correzione è soggetta ai termini di accertamento stabiliti dall'art. 43.
Art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973
Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis.
La domanda di rimborso dei versamenti diretti ha un autonomo termine decadenziale di quarantotto mesi, distinto dai termini per presentare la dichiarazione integrativa.
Art. 36-bis, comma 2, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973
La disposizione consente il controllo automatizzato dei dati dichiarati e la correzione delle anomalie riscontrabili mediante riscontro contabile. Nel caso deciso, tuttavia, l'omessa esposizione del credito non ha impedito alla contribuente di dimostrarne in giudizio la spettanza e di contestare così la pretesa.
Art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997
La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
Il termine della dichiarazione integrativa disciplina l'utilizzo in compensazione dell'eventuale credito che ne risulta; non esclude la distinta possibilità di opporsi in sede contenziosa alla pretesa tributaria.
Art. 7 della legge n. 388 del 2000
La norma prevedeva il credito d'imposta per l'incremento occupazionale oggetto della controversia; la Corte ha ritenuto decisivo l'accertamento, compiuto dal giudice di merito, della prova della spettanza del credito alla contribuente.
Massime di principio
- L'omessa indicazione in dichiarazione di un credito non determina, da sola, che quel credito sia inesistente o non spettante: nel contenzioso il contribuente può dimostrarne i presupposti e opporsi alla maggiore pretesa fiscale.
- Occorre distinguere i termini e gli strumenti per correggere la dichiarazione o utilizzare in compensazione un credito da quelli che regolano la contestazione giudiziale dell'imposizione: i primi non precludono automaticamente la difesa in giudizio.
- Il controllo automatizzato è pertinente alle anomalie rilevabili dai dati dichiarati; se la controversia richiede invece una valutazione sostanziale dei requisiti del credito, va considerato il procedimento di recupero appropriato. In ogni caso, la decisione sulla pretesa deve confrontarsi con la prova della spettanza del credito.
- La possibilità di contestare errori dichiarativi non equivale a ottenere automaticamente il riconoscimento del credito: il contribuente deve provarne i presupposti, come avvenuto nel caso deciso.
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