Cassazione Civile, Ordinanza n. 21457/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il dipendente pubblico aveva convenuto l'università chiedendo, in sostanza, di accertare la legittimità dei compensi corrisposti ai membri di commissioni giudicatrici di appalti-concorso e l'illegittimità della successiva richiesta dell'ateneo di restituzione nei suoi confronti delle somme che la Corte dei conti aveva qualificato come danno erariale. La domanda era fondata, secondo l'attore, sul parere del Consiglio di Stato del 1990 che avrebbe consentito quei pagamenti, sulla asserita autonomia tra giudizio contabile e giudizio civile, e sull'inerzia dell'università nel recupero delle somme dai percettori. In appello il ricorrente aveva anche sostenuto che l'azione risarcitoria contro l'università dovesse essere compensata con il controcredito restitutorio e che l'ateneo avrebbe dovuto prima agire contro i beneficiari dei compensi. Con i due motivi di ricorso per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c., 2043 c.c., 342 c.p.c., 1, comma 5-ter, d.l. n. 453/1993, e degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, lamentando che la Corte d'appello avesse attribuito efficacia preclusiva al giudicato contabile, non avesse valutato autonomamente i fatti e avesse accolto la riconvenzionale dell'università senza considerare la priorità del recupero dell'indebito verso i percettori diretti e la pretesa compensazione tra crediti reciproci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che il giudizio contabile per danno erariale e l'eventuale azione civile dell'amministrazione hanno oggetto e funzione diversi, sicché non opera un ne bis in idem in senso sostanziale e non può parlarsi di automatica preclusione del giudice ordinario per effetto del giudicato contabile. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse comunque sorretta da un autonomo accertamento di una condotta dolosa o quantomeno gravemente colposa del ricorrente, il quale aveva cooperato alla decisione di corrispondere compensi privi di valido titolo. Le censure sull'asserita responsabilità esclusiva dell'università per mancato recupero delle somme dai percettori sono state giudicate generiche, non pertinenti e, in parte, inammissibili perché dirette al riesame dei fatti. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché mirava a una nuova valutazione fattuale della domanda riconvenzionale e della dedotta compensazione, senza indicare in modo specifico i controcrediti vantati verso l'università. Il ricorrente è stato condannato alle spese e sono stati posti a suo carico gli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato per escludere che il giudicato contabile producesse un effetto preclusivo automatico nel giudizio civile; la Corte chiarisce che l'efficacia del giudicato va valutata in relazione a oggetto e funzione del precedente giudizio.
evocato come norma generale della responsabilità aquiliana, ma nel caso concreto la Corte valorizza soprattutto la distinta fonte di responsabilità derivante dalla cooperazione del ricorrente al pagamento indebito.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, ma le censure sono poi ritenute generiche o non pertinenti.
art. 1, comma 5-ter, d.l. n. 453/1993
menzionato nel primo motivo in relazione alla disciplina del giudizio contabile; la Corte ribadisce la reciproca autonomia tra responsabilità erariale e responsabilità civile dell'amministrazione.
richiamato nel secondo motivo; la Corte osserva che la doglianza sulla riconvenzionale è inammissibile perché mira a un riesame del fatto e non coglie la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi nel giudizio contabile per danno erariale non preclude, di per sé, l'accertamento in sede civile della responsabilità dell'amministrazione o di altri soggetti, poiché i due giudizi hanno oggetto, funzione e finalità diverse.
- L'eventuale interferenza tra giudizio contabile e giudizio civile non integra automaticamente una questione di giurisdizione, ma va valutata in relazione alla concreta domanda proposta e alla natura del petitum e della causa petendi.
- La responsabilità dell'agente pubblico che abbia cooperato al pagamento indebito può essere affermata in via autonoma anche se l'amministrazione abbia concorso al fatto, purché il suo comportamento sia concausa del danno.
- Le censure in cassazione che mirano a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti o che non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili o infondate.
- La deduzione di una compensazione deve indicare in modo specifico i controcrediti e il loro fondamento; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
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