Cassazione Civile, Ordinanza n. 25425/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'appello della società ricorrente contro la regolazione delle spese, ritenendo legittima la condanna alle spese in ragione della soccombenza e del principio di causalità. Ha inoltre posto a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di decreti ingiuntivi e impugnazioni. Una società aveva pagato Euro 7.230,00 in esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti; quel decreto era stato poi revocato in opposizione per incompetenza del giudice che lo aveva emesso. Successivamente, però, in appello il decreto revocato veniva confermato. La società che aveva eseguito il pagamento proponeva allora un autonomo decreto ingiuntivo per ottenere la restituzione di quanto versato e, in sede di opposizione, il decreto monitorio veniva revocato dal Tribunale. In appello la società istante censurava la decisione solo in punto di spese, sostenendo che, ai fini della soccombenza virtuale, la controparte avrebbe dovuto essere considerata soccombente perché al momento del pagamento il titolo era stato revocato, con conseguente diritto alla restituzione immediata delle somme; denunciava violazione degli artt. 2033 c.c., 336 e 337 c.p.c., 92 c.p.c. e 112 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile, nella parte in cui invocava l'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, e in parte infondato: ha richiamato il principio per cui, finché il giudizio è pendente, le richieste restitutorie connesse alla riforma o revoca del titolo devono essere trattate nel processo di impugnazione, e ha escluso che la ripetizione delle somme pagate in base a un titolo provvisoriamente esecutivo e poi revocato configuri un'accertamento negativo della validità del decreto o implichi una violazione dell'art. 2033 c.c. Inoltre ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla soccombenza e sulle spese, fondata sul principio di causalità e sull'accettazione del rischio della riforma del titolo pendente impugnazione.
Norme richiamate
La ripetizione delle somme pagate in forza di un titolo provvisoriamente esecutivo e poi revocato non è ricondotta a una condictio indebiti incentrata sulla buona o mala fede dell'accipiens; l'azione restitutoria mira alla restaurazione della situazione patrimoniale antecedente e non integra un improponibile accertamento negativo della validità del decreto.
Le questioni restitutorie conseguenti alla riforma o revoca del titolo devono essere trattate nel giudizio di impugnazione, per attrazione endoprocessuale e ragioni di economia processuale.
È richiamato unitamente all'art. 336 c.p.c. nel sostenere che gli effetti della revoca o riforma del titolo incidono sulle pretese restitutorie e sulla loro trattazione nel giudizio pendente.
La regolazione delle spese resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, salvo il limite del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di ricostruire autonomamente i fatti di causa e non è violato se la decisione resta nell'ambito del petitum e della causa petendi.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo collegato al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione di un titolo provvisoriamente esecutivo e poi revocato è ammissibile come azione restitutoria autonoma e non si risolve in un inammissibile accertamento negativo della validità del titolo.
- Finché il giudizio di impugnazione è pendente, le conseguenze restitutorie della riforma o revoca del titolo devono essere fatte valere nel processo di impugnazione, per attrazione endoprocessuale e per economia processuale.
- La pretesa di violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata quando il giudice decide la domanda sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti che non altera petitum e causa petendi; il vizio di ultrapetizione sussiste solo se viene attribuito o negato un bene diverso da quello domandato o si introducono fatti estranei al thema decidendum.
- Nel regolare le spese, il giudice di merito può valorizzare il principio di causalità e la soccombenza virtuale; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
- La ripetizione di quanto pagato in base a un titolo poi revocato non è governata, quanto agli stati soggettivi delle parti, dai criteri di buona o mala fede propri della condictio indebiti, perché il pagamento avviene nella consapevolezza della provvisorietà del titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25379/2023 del 29/08/2023
- ordinanza_civile · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25381/2023 del 29/08/2023
- ordinanza_civile · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25387/2023 del 29/08/2023
- ordinanza_civile · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25388/2023 del 29/08/2023
- ordinanza_civile · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25390/2023 del 29/08/2023
- ordinanza_civile · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25391/2023 del 29/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →