Cassazione Penale, Sentenza n. 21163/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di merito che li aveva ritenuti responsabili, in concorso con altri, della lottizzazione abusiva e (per il Marasmi) anche di abusi edilizi e violazioni paesaggistiche. Le censure principali vertevano su: 1) illegittimità e legittimità dei titoli amministrativi ("Abaco dei Trulli" e atti comunali) e sulla presunta applicazione errata dell'art. 30 d.P.R. n. 380/2001; 2) assoluta estraneità o apporto meramente tecnico/specialistico di Cimino alla lottizzazione e quindi mancanza dell'elemento soggettivo; 3) errore nel calcolo del dies a quo della prescrizione (i ricorrenti chiedevano decorrenza dal sequestro del 28/11/2016), con conseguente illegittimità della prosecuzione dell'istruttoria e della confisca; 4) violazione dell'art. 129 c.p.p. e vizi istruttori; 5) invocazione della buona fede e della proporzionalità della confisca (per Marasmi). In sintesi, si contestava sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della lottizzazione abusiva, la legittimità dei titoli amministrativi posti a base dell'intervento e la regolarità del computo dei termini di prescrizione, nonché la possibilità di mantenere la confisca dopo l'intervenuta estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di appello territoriale (con decisione del 23/06/2025, pubblicata 15/04/2026) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Agnese Cimino e ha rigettato il ricorso di Gabriele Marasmi. Motivazione: sul piano sostanziale i giudici hanno confermato che l'"Abaco dei Trulli" risultava palesemente illegittimo e che gli elementi oggettivi della lottizzazione abusiva erano stati adeguatamente provati dai giudici di merito; quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto che i tecnici/professionisti coinvolti (tra cui Cimino e, per alcuni profili, Marasmi) non potessero ignorare la macroscopica illegittimità degli atti e delle opere, per cui la responsabilità tecnica è stata accertata. Sui profili di prescrizione la Corte ha applicato il principio secondo cui la consumazione della lottizzazione si individua nell'ultimo atto che ha compiuto la trasformazione del territorio: perciò il dies a quo è stato fissato nella data indicata come "contestazione chiusa" (09/01/2018) e non nel sequestro parziale del 2016; la prescrizione è maturata in sede di secondo grado e non impediva la conferma della confisca, poiché la sussistenza del reato era stata già accertata in contraddittorio con prove acquisite anteriormente alla sopravvenuta causa estintiva. Provvedimenti pecuniari: Cimino condannata al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; Marasmi condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia)
art. 30; art. 31, comma 9; art. 44, comma 1 e comma 2
La Corte ha richiamato le norme sull'abuso edilizio e sulla lottizzazione abusiva per ritenere integrati gli elementi oggettivi dell'illiceità; l'art.44 (confisca) può trovare applicazione anche se il reato è estinto per prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata in pieno contraddittorio con prove acquisite prima della prescrizione
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
La violazione di norme paesaggistiche è stata ritenuta parte integrante del quadro illecito; le opere realizzate in zona vincolata contribuiscono a qualificare la lottizzazione come illegittima
art. 41‑quinquies (richiamato nella giurisprudenza)
Richiamata quale principio di piano e disciplina degli strumenti urbanistici: l'assenza di strumenti attuativi prescritti può aggravare la configurazione della lottizzazione abusiva
Legge regionale n. 3 del 2009 (Regione Puglia)
richiamata come "Abaco dei Trulli"/regime regionale
I ricorrenti avevano invocato la nuova disciplina regionale come elemento impeditivo della responsabilità; la Corte ha ritenuto però che l'Abaco fosse comunque macroscopicamente in contrasto con il PRG e che l'eventuale disciplina regionale non escludeva l'illegittimità dei titoli e delle opere realizzate
art. 129; art. 616; art. 578‑bis (richiamato)
Art.129 c.p.p.: la prescrizione impedisce che il giudizio prosegua soltanto per accertare il fatto; tuttavia la confisca resta possibile se la sussistenza del reato sia già stata accertata in contraddittorio prima della sua maturazione. Art.616 c.p.p.: disposizione richiamata per le spese in caso di inammissibilità; art.578‑bis (menzionato dalle difese) è stato richiamato nella discussione ma la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la confisca può essere mantenuta se l'accertamento è avvenuto anteriormente alla prescrizione
art. 40, comma 2 (omissione e partecipazione)
Invocato dalla difesa per escludere la responsabilità per omissione: la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile per giustificare la mancata responsabilità degli imputati, stante la loro partecipazione tecnica e professionale alla redazione del piano illegittimo
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art.44 DPR 380/2001 può essere mantenuta anche se il reato si estingue per prescrizione, purché la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sia stata già accertata in un giudizio che abbia assicurato pieno contraddittorio e prove acquisite anteriormente alla prescrizione
- Per la lottizzazione abusiva il dies a quo della prescrizione si identifica con il momento di consumazione del reato, ossia l'ultimo atto che ha compiuto la trasformazione del territorio (ultimazione manufatti, opere di urbanizzazione, o data indicata quale "contestazione chiusa"), non con la mera partecipazione iniziale o con il primo sequestro parziale
- Il ruolo tecnico o professionale (es. architetti incaricati della redazione di uno strumento urbanistico aggiuntivo) comporta un più elevato grado di diligenza: i tecnici non possono fare sicuro affidamento sulla "apparente" legittimità esteriore degli atti amministrativi quando la illegittimità è macroscopica e verificabile
- La buona fede del committente/privato non è di per sé sufficiente a escludere responsabilità o a impedire la confisca se i giudici ritengono provata, anche a mezzo di documenti e dichiarazioni acquisite in contraddittorio, la reale e rilevante incidenza sull'assetto urbanistico e paesaggistico
- Le censure generiche che ripropongono argomenti già esaminati in appello senza confrontarsi con la motivazione di merito rischiano l'inammissibilità in sede di legittimità; il ricorso deve contestare in modo specifico i passaggi argomentativi della decisione impugnata
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