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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21163/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di merito che li aveva ritenuti responsabili, in concorso con altri, della lottizzazione abusiva e (per il Marasmi) anche di abusi edilizi e violazioni paesaggistiche. Le censure principali vertevano su: 1) illegittimità e legittimità dei titoli amministrativi ("Abaco dei Trulli" e atti comunali) e sulla presunta applicazione errata dell'art. 30 d.P.R. n. 380/2001; 2) assoluta estraneità o apporto meramente tecnico/specialistico di Cimino alla lottizzazione e quindi mancanza dell'elemento soggettivo; 3) errore nel calcolo del dies a quo della prescrizione (i ricorrenti chiedevano decorrenza dal sequestro del 28/11/2016), con conseguente illegittimità della prosecuzione dell'istruttoria e della confisca; 4) violazione dell'art. 129 c.p.p. e vizi istruttori; 5) invocazione della buona fede e della proporzionalità della confisca (per Marasmi). In sintesi, si contestava sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della lottizzazione abusiva, la legittimità dei titoli amministrativi posti a base dell'intervento e la regolarità del computo dei termini di prescrizione, nonché la possibilità di mantenere la confisca dopo l'intervenuta estinzione per prescrizione.

La decisione

La Corte di appello territoriale (con decisione del 23/06/2025, pubblicata 15/04/2026) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Agnese Cimino e ha rigettato il ricorso di Gabriele Marasmi. Motivazione: sul piano sostanziale i giudici hanno confermato che l'"Abaco dei Trulli" risultava palesemente illegittimo e che gli elementi oggettivi della lottizzazione abusiva erano stati adeguatamente provati dai giudici di merito; quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto che i tecnici/professionisti coinvolti (tra cui Cimino e, per alcuni profili, Marasmi) non potessero ignorare la macroscopica illegittimità degli atti e delle opere, per cui la responsabilità tecnica è stata accertata. Sui profili di prescrizione la Corte ha applicato il principio secondo cui la consumazione della lottizzazione si individua nell'ultimo atto che ha compiuto la trasformazione del territorio: perciò il dies a quo è stato fissato nella data indicata come "contestazione chiusa" (09/01/2018) e non nel sequestro parziale del 2016; la prescrizione è maturata in sede di secondo grado e non impediva la conferma della confisca, poiché la sussistenza del reato era stata già accertata in contraddittorio con prove acquisite anteriormente alla sopravvenuta causa estintiva. Provvedimenti pecuniari: Cimino condannata al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; Marasmi condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia)

    art. 30; art. 31, comma 9; art. 44, comma 1 e comma 2

    La Corte ha richiamato le norme sull'abuso edilizio e sulla lottizzazione abusiva per ritenere integrati gli elementi oggettivi dell'illiceità; l'art.44 (confisca) può trovare applicazione anche se il reato è estinto per prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata in pieno contraddittorio con prove acquisite prima della prescrizione

  • D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    La violazione di norme paesaggistiche è stata ritenuta parte integrante del quadro illecito; le opere realizzate in zona vincolata contribuiscono a qualificare la lottizzazione come illegittima

  • Legge 17 agosto 1942, n. 1150

    art. 41‑quinquies (richiamato nella giurisprudenza)

    Richiamata quale principio di piano e disciplina degli strumenti urbanistici: l'assenza di strumenti attuativi prescritti può aggravare la configurazione della lottizzazione abusiva

  • Legge regionale n. 3 del 2009 (Regione Puglia)

    richiamata come "Abaco dei Trulli"/regime regionale

    I ricorrenti avevano invocato la nuova disciplina regionale come elemento impeditivo della responsabilità; la Corte ha ritenuto però che l'Abaco fosse comunque macroscopicamente in contrasto con il PRG e che l'eventuale disciplina regionale non escludeva l'illegittimità dei titoli e delle opere realizzate

  • Codice di procedura penale

    art. 129; art. 616; art. 578‑bis (richiamato)

    Art.129 c.p.p.: la prescrizione impedisce che il giudizio prosegua soltanto per accertare il fatto; tuttavia la confisca resta possibile se la sussistenza del reato sia già stata accertata in contraddittorio prima della sua maturazione. Art.616 c.p.p.: disposizione richiamata per le spese in caso di inammissibilità; art.578‑bis (menzionato dalle difese) è stato richiamato nella discussione ma la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la confisca può essere mantenuta se l'accertamento è avvenuto anteriormente alla prescrizione

  • Codice penale

    art. 40, comma 2 (omissione e partecipazione)

    Invocato dalla difesa per escludere la responsabilità per omissione: la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile per giustificare la mancata responsabilità degli imputati, stante la loro partecipazione tecnica e professionale alla redazione del piano illegittimo

Massime di principio

  • La confisca prevista dall'art.44 DPR 380/2001 può essere mantenuta anche se il reato si estingue per prescrizione, purché la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sia stata già accertata in un giudizio che abbia assicurato pieno contraddittorio e prove acquisite anteriormente alla prescrizione
  • Per la lottizzazione abusiva il dies a quo della prescrizione si identifica con il momento di consumazione del reato, ossia l'ultimo atto che ha compiuto la trasformazione del territorio (ultimazione manufatti, opere di urbanizzazione, o data indicata quale "contestazione chiusa"), non con la mera partecipazione iniziale o con il primo sequestro parziale
  • Il ruolo tecnico o professionale (es. architetti incaricati della redazione di uno strumento urbanistico aggiuntivo) comporta un più elevato grado di diligenza: i tecnici non possono fare sicuro affidamento sulla "apparente" legittimità esteriore degli atti amministrativi quando la illegittimità è macroscopica e verificabile
  • La buona fede del committente/privato non è di per sé sufficiente a escludere responsabilità o a impedire la confisca se i giudici ritengono provata, anche a mezzo di documenti e dichiarazioni acquisite in contraddittorio, la reale e rilevante incidenza sull'assetto urbanistico e paesaggistico
  • Le censure generiche che ripropongono argomenti già esaminati in appello senza confrontarsi con la motivazione di merito rischiano l'inammissibilità in sede di legittimità; il ricorso deve contestare in modo specifico i passaggi argomentativi della decisione impugnata

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