Cassazione Penale, Sentenza n. 2039/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Lata Angelo era stato condannato dal Tribunale di Cassino per porto di arma od oggetto atti ad offendere (coltello ad apertura a farfalla) asportato fuori dalla propria abitazione l'8 settembre 2017. Ha impugnato la sentenza con quattro motivi: (1) vizio di motivazione circa la reale offensivita e pericolosita dell'arma; (2) richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto ex art. 131-bis c.p.; (3) censura sulla quantificazione della pena ritenuta non motivata; (4) contestazione dell'omessa concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo limitatamente al secondo motivo. Ha ritenuto infondato il primo motivo (il Tribunale aveva richiamato il verbale di sequestro e le caratteristiche del coltello), infondato il terzo (la pena era stata determinata nel minimo edittale, quindi non richiedeva ulteriore motivazione) e infondato il quarto (il beneficio della non menzione non era stato richiesto in sede di merito). Sulle deduzioni relative all'art. 131-bis c.p. il Tribunale non aveva fornito alcuna motivazione, neppure indiretta; per cio' la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla causa di non punibilita ex art. 131-bis e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cassino per un nuovo giudizio solo su tale punto, rigettando il resto del ricorso.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Norma che punisce il porto di armi od oggetti atti ad offendere; applicata per la condanna relativa al coltello a farfalla portato fuori dall'abitazione senza giustificato motivo
Causa di esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale doveva motivare specificamente la valutazione richiesta dalla difesa; l'assenza di motivazione sul punto ha giustificato l'annullamento e il rinvio per nuovo esame
Prevede il beneficio della non menzione per alcune condanne; la Corte ha osservato che, trattandosi di beneficio non richiesto in sede di merito, non sussisteva obbligo del giudice di motivare il diniego
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Consente la riqualificazione dell'impugnazione presentata in altro formato; nel caso il ricorso dell'imputato e' stato riqualificato come ricorso per cassazione e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Cassazione
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Prevede la cassazione per vizio di motivazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancanza di adeguata motivazione sui punti rilevanti sollevati dalla difesa costituisce motivo di annullamento
Massime di principio
- Quando la difesa chiede l'applicazione della causa di esclusione della punibilita ex art. 131-bis c.p., il giudice di merito deve affrontare e motivare espressamente la richiesta: l'assenza di motivazione puo' comportare annullamento e rinvio
- Se la pena e' fissata nel minimo edittale, il giudice non e' obbligato a fornire una motivazione ulteriore sulla quantificazione, salvo che non emergano elementi idonei a giustificare una diversa misura
- Il beneficio della non menzione va richiesto; se non e' chiesto in sede di merito il giudice non e' tenuto a motivare un suo eventuale diniego
- Il giudice puo' confortarsi con il contenuto del verbale di sequestro e della documentazione acquisita per descrivere le caratteristiche dell'arma; contestazioni della difesa su specifiche caratteristiche richiedono pero' una valutazione motivata
- In sede di impugnazione in Cassazione, i vizi di motivazione che attengono a specifiche doglianze rilevanti e decisive della difesa sono piu' efficacemente sindacabili e possono determinare annullamento limitato e rinvio per un nuovo esame
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