Cassazione Civile, Ordinanza n. 04775/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, fondato sul metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui l'Amministrazione aveva rideterminato un maggior reddito Irpef rispetto a quello dichiarato. L'accertamento si basava su alcuni indici di capacità contributiva: l'acquisto, mediante leasing, di un'imbarcazione per euro 1.183.480,00, il versamento di euro 225.500,00 per la sottoscrizione di un aumento di capitale in una società per azioni e il versamento di euro 30.000,00 per la sottoscrizione di quote sociali di s.r.l. Il contribuente aveva contestato l'atto ma i giudici di merito avevano rigettato il ricorso, ritenendo non fornita la prova dell'assenza di capacità contributiva. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse considerato la documentazione prodotta e le deduzioni difensive, da cui emergerebbe che le operazioni non erano state effettuate con sue disponibilità finanziarie; 2) violazione degli artt. 2 e 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, dei d.m. 10 settembre 1992 e 24 dicembre 2012 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, lamentando la mancata pronuncia sull'applicazione del redditometro per i costi di gestione dell'imbarcazione e chiedendo l'applicazione retroattiva dei parametri del d.m. 24 dicembre 2012 in luogo di quelli del d.m. 10 settembre 1992.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché formulate secondo il previgente testo della norma e comunque precluse dalla presenza di una "doppia conforme", senza indicazione delle differenti ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Ha inoltre qualificato le doglianze ex art. 360, n. 3, c.p.c. come tentativo di ottenere un riesame del merito e non come reale denuncia di violazione di legge. Quanto alla questione dei parametri del d.m. 24 dicembre 2012, ha osservato che non risultava dedotta nei gradi di merito e quindi non poteva essere prospettata per la prima volta in cassazione. Nel merito ha ribadito che, per l'accertamento sintetico basato su redditometro, l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove oltre l'indicazione dei fattori-indice, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Conseguentemente sono state poste a carico del ricorrente anche le spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
legittima l'accertamento sintetico fondato su fattori-indice della capacità contributiva; l'onere di provare l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto grava sul contribuente
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5
nel testo applicabile dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e consente solo di denunciare anomalie motivazionali gravi
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
non consente di veicolare censure che mirano in realtà a una diversa valutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito
richiamato dal ricorrente, ma la Corte rileva che la doglianza era sostanzialmente diretta a contestare la valutazione delle prove
richiamato dal ricorrente, ma la Corte osserva che non è consentito in cassazione chiedere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio
art. 348 ter c.p.c., quinto comma
in presenza di doppia conforme il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per superare la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
D.M. 10 settembre 1992
parametri redditometrici correttamente applicati dalla CTR per il periodo d'imposta in esame
D.M. 24 dicembre 2012
la relativa applicazione retroattiva non può essere esaminata se la questione non è stata dedotta nel giudizio di merito
richiamato nel motivo, ma non emerge una specifica applicazione decisiva nella decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. dopo la riforma del 2012 è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle anomalie motivazionali che integrano violazione costituzionalmente rilevante; non è ammessa la semplice censura di insufficienza della motivazione.
- Quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado, ricorre la doppia conforme e il ricorrente, per fondare il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un riesame del merito: se la doglianza mira a contestare l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, essa è inammissibile in cassazione.
- Nell'accertamento sintetico basato sul redditometro, l'Amministrazione finanziaria deve indicare i fattori-indice previsti dalla normativa, mentre il contribuente ha l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o è inferiore a quello accertato.
- Una questione giuridica non dedotta nel giudizio di merito non può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità.
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