Cassazione Civile, Ordinanza n. 33466/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia trae origine da rapporti di conto corrente intrattenuti da una società poi fallita con un istituto di credito. In primo grado la società aveva chiesto di accertare l'applicazione di tassi superiori a quelli legali e di clausole anatocistiche, con conseguente ripetizione di somme indebitamente addebitate; l'istituto di credito aveva anche ottenuto, in via riconvenzionale, la condanna della società e dei fideiussori al pagamento del saldo passivo. In appello i fideiussori avevano dedotto, tra l'altro, l'assenza di prova della cessione del credito in favore della società intervenuta, la nullità o inesistenza di uno dei contratti di conto corrente e di alcuni negozi di apertura di credito, la nullità per indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, nonché la violazione dell'art. 118 TUB. In cassazione hanno riproposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 58 TUB per insufficienza della prova della cessione del credito; 2) omessa pronuncia e omessa rilevazione d'ufficio della nullità/inesistenza del contratto di conto corrente e dei negozi di apertura di credito; 3) omessa pronuncia sulla nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ritenuto tutte le censure inammissibili: il primo motivo mirava in realtà a sovvertire un accertamento di fatto sulla prova della cessione; il secondo e il terzo non attingevano le rationes decidendi della sentenza di appello, fondate sulla novità dei fatti allegati e sulla mancanza, nel fascicolo di merito, dei documenti necessari a verificare le dedotte nullità; il quarto si risolveva in una critica di merito, poiché la motivazione della sentenza impugnata non presentava anomalie denunciabili in cassazione. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non colpissero correttamente le rationes decidendi della sentenza d'appello e che, in più casi, mirassero soltanto a una rivalutazione del merito o a introdurre questioni fattuali nuove, precluse in cassazione e comunque non deducibili per la prima volta in appello. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre alla somma equitativa ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controparte e alla somma in favore della Cassa delle ammende, nonché ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prova della cessione del credito è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione non è censurabile come violazione di legge se la doglianza mira solo a contestare la valutazione della documentazione prodotta.
La Corte d'appello aveva già espunto gli addebiti illegittimi; la norma non è stata ritenuta applicabile nel senso prospettato dai ricorrenti quando la modifica unilaterale della banca sia comunque migliorativa rispetto all'originaria pattuizione.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inesistenza/nullità di un contratto di conto corrente, ma la Corte non ha ritenuto dedotti i necessari presupposti fattuali nei termini consentiti dalle preclusioni processuali.
La nullità per violazione di norme imperative è rilevabile d'ufficio solo se i relativi fatti costitutivi risultano già acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità del contratto e della disciplina delle pattuizioni bancarie, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto del necessario supporto fattuale.
In appello non sono ammissibili nuove deduzioni fattuali e nuove prove; le contestazioni fondate su fatti diversi da quelli allegati in primo grado restano precluse.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette completamente di decidere su un capo autonomo della domanda; non sussiste quando la domanda sia in realtà respinta o ritenuta non esaminabile per ragioni di preclusione o novità.
È il parametro invocato per la violazione di legge, ma non consente di trasformare in censura di diritto una critica all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Richiamato per omessa pronuncia e nullità della sentenza; la Corte precisa che l'omessa motivazione in senso tecnico è diversa dalla semplice insufficienza del ragionamento decisorio.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è ammessa una revisione della sufficienza o razionalità della motivazione sulle questioni di fatto.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato, con applicazione della disciplina sulle conseguenze economiche della decisione conforme.
Le memorie depositate non hanno scalfito la proposta di inammissibilità e non hanno mutato la valutazione della Corte.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Applicata la condanna ulteriore per lite temeraria/conformità alla proposta, con liquidazione di una somma in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato insieme all'art. 96, terzo comma, per le conseguenze economiche della decisione conforme alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato indirettamente nella discussione sulla prova della cessione e sulla necessità di allegare e dimostrare i fatti posti a fondamento delle nullità dedotte.
Massime di principio
- La prova della cessione del credito e della riferibilità del singolo credito al compendio ceduto è una quaestio facti rimessa al giudice di merito; in cassazione non è censurabile come violazione di legge se il ricorrente contesta solo la valutazione delle risultanze documentali.
- La nullità contrattuale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ma solo se i fatti costitutivi della nullità risultano già acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni; non è consentito introdurre in appello nuovi fatti o nuove prove per sorreggerla.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice, pur non affrontando analiticamente tutte le argomentazioni, decide comunque sul capo di domanda o la rigetta per ragioni incompatibili con la pretesa, incluse le preclusioni processuali.
- La deduzione del vizio di motivazione in cassazione è oggi limitata al minimo costituzionale: sono denunciabili solo anomalie estreme della motivazione, non già la sua pretesa insufficienza o non condivisibilità nel merito.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi della decisione impugnata; l'omesso attacco anche di una sola ratio autonoma rende il motivo inidoneo a ottenere la cassazione.
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