Sentenza del 28/02/2017 n. 5139 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, che aveva confermato la decisione di primo grado e ritenuto legittimo il recupero del credito d’imposta fruito per gli anni 2001 e 2002 ai sensi dell’art. 8 della legge n. 388/2000. Il recupero era stato disposto per l’omesso invio, entro il 28 febbraio 2003, del modello telematico CVS. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di irretroattività, sostenendo che l’obbligo di comunicazione introdotto dalla legge n. 289/2002 non potesse applicarsi a un credito già concesso, e ha contestato l’applicazione delle sanzioni. Con il secondo motivo ha invocato il ravvedimento operoso, affermando di aver restituito spontaneamente le somme compensate prima dell’accesso dei verificatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e l’intero ricorso. Ha confermato che l’omessa presentazione del modello CVS entro il termine del 28 febbraio 2003 comporta la decadenza dall’agevolazione, anche se il credito era stato conseguito prima dell’introduzione dell’obbligo: la disposizione stabilisce per il futuro un adempimento informativo, senza efficacia retroattiva. Ha inoltre ritenuto applicabili le sanzioni, poiché l’utilizzo in compensazione di un credito d’imposta privo dei presupposti equivale a un mancato versamento del tributo; il motivo sul ravvedimento operoso è stato respinto. Nessuna statuizione sulle spese, dato che l’Agenzia non ha svolto difese in questa sede. Decisione pronunciata il 29 novembre 2016 e depositata il 28 febbraio 2017.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a)
l'imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d'imposta, per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1 lett. a), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (c.d. modello CVS), essendo il suddetto termine previsto dall'art. 62 cit. a pena di decadenza
L’invio del modello CVS entro il 28 febbraio 2003 è un adempimento necessario per conservare il beneficio, la cui omissione determina la decadenza dall’agevolazione.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8
l'imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d'imposta, per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1 lett. a), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (c.d. modello CVS)
Il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate è soggetto agli obblighi di comunicazione successivamente previsti; la mancata comunicazione richiesta dalla legge comporta la perdita del beneficio.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3
la norma criticata non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di decadenza dal contributo, a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito
Non viola il principio di irretroattività l’obbligo di comunicazione introdotto dopo il conseguimento del credito, se esso opera per il futuro e subordina la conservazione del beneficio a un adempimento successivo.
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
ogniqualvolta sia utilizzato credito di imposta in assenza dei relativi presupposti si verifica una fattispecie che equivale al mancato versamento del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dal D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
L’utilizzo in compensazione di un credito d’imposta non spettante equivale, ai fini sanzionatori, al mancato versamento del tributo alle scadenze dovute.
Massime di principio
- Quando una norma richiede una comunicazione successiva per mantenere un’agevolazione già concessa, la decadenza per omissione non è di per sé retroattiva se l’obbligo e il relativo termine operano per il futuro.
- Un termine previsto a pena di decadenza per l’invio di informazioni necessarie al controllo dell’agevolazione è vincolante: la realizzazione dell’investimento, da sola, non sostituisce l’adempimento comunicativo.
- L’impiego in compensazione di un credito d’imposta privo dei presupposti può essere sanzionato come mancato versamento del tributo, anche quando la contestazione riguarda la decadenza dall’agevolazione.
- La restituzione spontanea delle somme prima di un controllo non esclude automaticamente le conseguenze della decadenza o le sanzioni: l’eventuale efficacia del ravvedimento dipende dai presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
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