Cassazione Civile, Ordinanza n. 20594/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009 recuperando a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRPEF e IRAP e detratti ai fini IVA, relativi alla costruzione di un capannone industriale edificato su un terreno di proprietà del coniuge del contribuente e da questi condotto in locazione. Secondo l’Ufficio, tali spese erano prive di inerenza e di corretta competenza temporale, anche perché il bene costruito sarebbe divenuto per accessione di proprietà del locatore e non del locatario, in assenza di un diritto reale; inoltre l’intervento sarebbe stato antieconomico. La CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo deducibili e detraibili i costi. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 934 c.c. e 2424 c.c., sostenendo che la costruzione su suolo altrui comportasse indeducibilità dei costi per difetto di inerenza e che non fossero applicabili i principi contabili richiamati dal contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità in tema di detrazione IVA e deducibilità dei costi relativi a beni immobili di proprietà altrui, affermando che rileva il nesso di strumentalità tra bene e attività d’impresa/professionale, anche potenziale, purché la spesa non ecceda quanto necessario per l’attività imponibile e il costo sia incluso nel prezzo delle operazioni a valle. Ha rilevato che nella specie la CTR si era attenuta a tali principi, avendo accertato l’esistenza del collegamento funzionale tra capannone e attività artigianale del contribuente e avendo escluso, con valutazione non censurata specificamente, la macroscopica antieconomicità delle spese. Ha inoltre osservato che l’Ufficio non aveva contestato in modo decisivo l’inerenza, ma aveva soprattutto fatto leva sulla mancanza di proprietà del bene e sull’asserita assenza di un diritto reale, argomento non dirimente alla luce dei principi richiamati. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché il contribuente era rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione
richiamato per il requisito di inerenza dei costi ai fini della deducibilità
richiamato a sostegno dell’accessione e dell’assunto trasferimento della proprietà della costruzione al proprietario del suolo
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto
art. 102, comma 1, DPR n. 917/86
evocato nel riassunto del giudice di merito in tema di competenza temporale e ammortamento
richiamato per affermare la deducibilità delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni
art. 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
interpretato nel senso che la detrazione IVA spetta se vi è nesso immediato e diretto tra servizi su immobile altrui e attività economica del soggetto passivo
art. 7 del contratto di locazione
richiamato per indicare che, alla cessazione del rapporto, le costruzioni sarebbero state rimosse o devolute al proprietario del suolo
Massime di principio
- In tema di IVA, è detraibile l’imposta assolta a monte per la costruzione o ristrutturazione di un immobile di proprietà altrui quando esista un nesso diretto e immediato tra tali servizi e l’attività imponibile svolta a valle dal soggetto passivo, purché i costi non eccedano quanto necessario per tale attività e siano incorporati nel prezzo delle operazioni imponibili.
- Ai fini delle imposte dirette, la deducibilità dei costi sostenuti per interventi su immobili di terzi dipende dal loro collegamento funzionale con l’attività d’impresa o professionale esercitata, non dalla sola titolarità formale del bene.
- La mancanza di un diritto reale sul bene non esclude automaticamente la deducibilità o la detraibilità se la spesa è strumentale all’attività del contribuente e l’Ufficio non dimostri la non inerenza.
- L’antieconomicità della spesa, per assumere rilievo come indice di non inerenza, deve essere macroscopica e tale da superare il normale margine di valutazione economica; in difetto, non basta a negare la deduzione o la detrazione.
- Quando il giudice di merito accerti in fatto l’effettiva strumentalità dell’immobile all’attività esercitata e l’Amministrazione non censuri specificamente tale accertamento, il motivo di ricorso fondato solo sulla proprietà del bene non è idoneo a scalfire la decisione.
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