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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35522/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L’imputato era stato condannato dal GUP del Tribunale di Sondrio, con sentenza del 23 maggio 2024, per violenza sessuale aggravata ai sensi degli artt. 609-bis e 609-ter c.p., alla pena di quattro anni di reclusione. La Corte d’appello di Milano, riformando la decisione, aveva riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante e rideterminato la pena in due anni e otto mesi di reclusione. Con un unico motivo di ricorso, l’imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater c.p., sostenendo che dall’istruttoria non fosse emersa violenza fisica. La parte civile ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo riproponeva pedissequamente la censura già formulata in appello e motivatamente disattesa, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che la decisione d’appello aveva desunto la consapevolezza dell’illiceità anche dalle dichiarazioni sostanzialmente confessorie dell’imputato e aveva ravvisato l’elemento costrittivo nel fatto che, dopo avere ignorato le univoche richieste della vittima di desistere, egli si fosse sdraiato sopra di lei impedendole di muoversi. Ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui un atto sessuale subdolo e repentino può integrare violenza sessuale per costrizione. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; è stato altresì condannato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi con separato decreto della Corte d’appello di Milano e da pagarsi in favore dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 609-bis c.p.

    Alle pagine 6 e 7, poi, il provvedimento gravato, dopo avere ripercorso la giurisprudenza in tema di differenza tra i reati di cui all’art. 609-bis e 609-quater cod. pen., sottolinea come, nel caso di specie, sussiste l’elemento costrittivo, posto che l’imputato, dopo avere ignorato le invocazioni univoche della vittima ad esistere, si è sdraiato sopra di lei impedendole di muoversi.

    La condotta è ricondotta alla violenza sessuale per costrizione in ragione dell’elemento costrittivo ravvisato nell’aver ignorato le richieste di desistere e nell’aver impedito alla vittima di muoversi.

  • art. 609-ter c.p.

    Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Sondrio del 23/05/2024, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXin ordine ai delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-tercod. pen. alla pena di anni 4 di reclusione, rideterminava la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, in anni 2 e mesi 8 di reclusione.

    La disposizione è richiamata quale aggravante contestata, sulla quale la Corte d’appello ha fatto prevalere le attenuanti generiche.

  • art. 609-quater c.p.

    Alle pagine 6 e 7, poi, il provvedimento gravato, dopo avere ripercorso la giurisprudenza in tema di differenza tra i reati di cui all’art. 609-bis e 609-quater cod. pen., sottolinea come, nel caso di specie, sussiste l’elemento costrittivo, posto che l’imputato, dopo avere ignorato le invocazioni univoche della vittima ad esistere, si è sdraiato sopra di lei impedendole di muoversi.

    La richiesta di riqualificazione nella fattispecie dell’art. 609-quater non è accolta: la decisione d’appello ha ravvisato nel caso concreto l’elemento costrittivo proprio della violenza sessuale.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    La funzione tipica dell'impugnazione, d’altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

    I motivi d’impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste; la mancanza di una critica argomentata comporta l’inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

    Dichiarata l’inammissibilità e non ravvisata l’assenza di colpa nella sua determinazione, la Corte applica la conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

    Le spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono rifuse dall’imputato e liquidate con separato decreto; il pagamento è disposto in favore dello Stato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone in modo pedissequo una censura già formulata in appello e puntualmente respinta, senza sviluppare una critica argomentata e specifica alle motivazioni della decisione impugnata.
  • L’atto d’impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ciascuna richiesta; la mera reiterazione delle precedenti doglianze non assolve tale funzione e rende il motivo apparente.
  • La condotta sessuale costrittiva può essere ravvisata quando l’agente ignora le univoche richieste della vittima di desistere e le impedisce fisicamente di muoversi; l’assenza di una specifica forma di violenza fisica non esclude, di per sé, la qualificazione del fatto come violenza sessuale per costrizione.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeImpugnazioni
RamiReati sessualiProcesso penale

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