Cassazione Civile, Sentenza n. 899/2020 del 17/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
La controversia originaria riguardava un avviso di accertamento e liquidazione emesso dal Comune per l’ICI relativa all’anno 2005 su immobili di categoria catastale D. Dopo che i giudici tributari di primo e secondo grado avevano accolto il ricorso della società, la Corte di cassazione, con sentenza n. 12323/2016 depositata il 15 giugno 2016, accolse l’impugnazione del Comune, cassò la decisione regionale e rigettò nel merito il ricorso introduttivo, ritenendo correttamente applicata la rendita catastale ai fini ICI ai sensi dell’art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000. La società propose ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., chiedendo anche la correzione di errore materiale e la conferma del ricorso tributario nella fase rescissoria. Sostenne che la precedente sentenza avesse trattato la fattispecie come attribuzione o modificazione della rendita avvenuta entro il 31 dicembre 1999, applicando la disciplina dell’art. 74, comma 3, invece di quella del comma 1, relativa alle rendite attribuite o modificate dopo il 1° gennaio 2000; dedusse inoltre il mancato perfezionamento della notificazione dell’attribuzione della rendita e affermò di essere stata indotta in errore da una memoria avversaria. Il Comune eccepì l’inammissibilità del ricorso e ne chiese il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso anzitutto che fosse esperibile la correzione di errore materiale: questa rimedia soltanto alla divergenza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica nel provvedimento, senza incidere sul contenuto concettuale o sostanziale della decisione, mentre la società contestava il ragionamento decisorio. Ha poi ritenuto insussistenti i presupposti della revocazione per errore di fatto, che richiede una falsa percezione oggettiva, manifesta ed essenziale, rilevabile dal semplice confronto tra sentenza e atti, e non un errore di giudizio o una questione che richieda argomentazioni interpretative. La censura della società postulava invece una rivalutazione giuridica della decisione; inoltre, la sentenza revocanda aveva applicato proprio l’art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune 3.000 euro per competenze e 200 euro per esborsi, oltre spese generali forfettarie del 15% e accessori di legge. La Corte ha altresì dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Quanto al giudizio di revocazione, si è affermato che la norma circoscrive la rilevanza e decisività dell’errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa ovvero sull’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato.
La revocazione delle sentenze della Cassazione è soggetta ai presupposti dell’errore di fatto revocatorio: non consente di riaprire una valutazione giuridica della controversia.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’errore revocatorio deve avere inoltre i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche.
L’errore revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto, essenziale e decisiva, immediatamente riconoscibile dagli atti; non ricorre quando la censura investe il giudizio logico-giuridico del giudice o richiede interpretazioni e argomentazioni.
il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione
La correzione materiale è limitata agli errori di rappresentazione grafica riconoscibili dal testo del provvedimento e non può essere utilizzata per modificare o contestare la sostanza della decisione.
art. 74, comma 1, L. n. 342/2000
Peraltro tutte le critiche sollevate per lamentare la presunta erroneità della decisione, di cui se ne denuncia l’erroneità per essere fondata sulla ipotesi contemplata dal terzo e non dal citato art. 74, comma 1, si infrangono sul contenuto della sentenza stessa, che, a differenza di quanto afferma il ricorrente, ha applicato proprio il comma 1, come interpretato nei precedenti giurisprudenziali citati in pronuncia.
La Corte rileva che la sentenza impugnata per revocazione aveva applicato il comma 1 dell’art. 74, relativo alla disciplina delle rendite catastali, e non il comma 3 come asserito dalla ricorrente; la contestazione di tale inquadramento investiva il merito giuridico e non un errore percettivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali ber il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa soltanto quando la decisione dipenda da una falsa percezione di un fatto, la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o la cui inesistenza sia positivamente accertata, purché il fatto non sia stato oggetto di una questione controversa decisa dal giudice.
- L’errore revocatorio deve essere essenziale, decisivo e immediatamente rilevabile dal semplice confronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa; non può richiedere inferenze, indagini ermeneutiche o una nuova valutazione giuridica.
- La denuncia di un errore nell’individuazione o nell’applicazione della norma, o nella formulazione del giudizio logico-giuridico, non integra errore di fatto revocatorio e non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito.
- La correzione degli errori materiali è consentita per eliminare una difformità tra l’intenzione del giudice e la sua rappresentazione grafica nel provvedimento, purché riconoscibile dal testo; non può incidere sul contenuto concettuale o sostanziale della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 897/2020 del 17/01/2020
- Sentenza civile · 17 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 896/2020 del 17/01/2020
- Sentenza civile · 17 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 898/2020 del 17/01/2020
- Sentenza civile · 17 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 887/2020 del 17/01/2020
- Sentenza civile · 17 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 885/2020 del 17/01/2020
- Sentenza civile · 17 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 902/2020 del 17/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →