Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24003/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda origina da un procedimento di estradizione promosso dalle autorità del Regno Unito nei confronti di un soggetto sottoposto a misure cautelari in Italia a seguito della dichiarazione favorevole all'estradizione e del successivo decreto ministeriale di consegna. In quel contesto, dopo la mancata esecuzione della consegna per irreperibilità dell'estradando, furono proposti diversi ricorsi avverso la misura custodiale, tutti rigettati con condanna alle spese processuali e al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende, poi confluite in cartelle di pagamento. Anni dopo, il Regno Unito ritirò la domanda di estradizione, il Ministro revocò il decreto di consegna e la Corte d'appello revocò l'ordine esecutivo di estradizione e la misura cautelare. L'interessato chiese allora al giudice dell'esecuzione la declaratoria di sopravvenuta inesigibilità delle cartelle e, in subordine, la prescrizione decennale del credito. La Corte d'appello rigettò la prima domanda e dichiarò non luogo a provvedere sulla seconda. Con il ricorso per cassazione si deducevano: travolgimento degli effetti accessori per effetto della revoca dell'estradizione e della sentenza resa nel procedimento estradizionale; erroneo riparto di competenza tra giudice penale e giudice civile in tema di esigibilità/prescrizione del credito; indebita attribuzione di efficacia autonoma e definitiva alle cartelle; errata lettura degli effetti della revoca della domanda estera; motivazione apparente; violazione degli artt. 3 e 111 Cost. per disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del condannato assolto in revisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che le ordinanze cautelari di rigetto della revoca della custodia in carcere, emesse quando l'estradizione era stata validamente autorizzata e la misura era stata disposta, erano divenute definitive e costituivano titolo per il recupero delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie. La successiva revoca del decreto ministeriale di estradizione, dipendente dal ritiro della domanda da parte dello Stato richiedente per sopravvenuta carenza di interesse, ha inciso sul procedimento estradizionale e sulla misura coercitiva, ma non ha travolto le precedenti condanne alle spese legate alla soccombenza nei procedimenti incidentali. Quanto alla domanda di prescrizione del credito, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di non luogo a provvedere, perché la relativa controversia spetta al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione, non al giudice dell'esecuzione penale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2946 cod. civ.

    richiamato come base della domanda di prescrizione decennale del credito di giustizia; la Corte afferma che l'accertamento della prescrizione del credito spetta al giudice civile dell'opposizione all'esecuzione

  • art. 670 cod. proc. pen.

    evocato dalla difesa per radicare la competenza del giudice dell'esecuzione penale; la Corte ne esclude l'applicazione nel senso prospettato dal ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 701 cod. proc. pen.

    invocato per sostenere che la revoca del procedimento di estradizione travolgerebbe gli atti accessori; la Corte ritiene che non incida sulle condanne alle spese già definitive

  • art. 708, comma 6, cod. proc. pen.

    citato dalla difesa come unico termine perentorio rilevante nella procedura estradizionale

  • art. 111, comma 6, Cost.

    dedotto per sostenere il vizio di motivazione apparente; la Corte esclude l'apparenza motivazionale

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa in tema di motivazione del provvedimento

  • art. 3 Cost.

    invocato per lamentare disparità di trattamento rispetto al condannato assolto in revisione; la Corte ritiene la comparazione non pertinente

  • art. 111 Cost.

    richiamato per dedurre lesione del giusto processo; la Corte non accoglie la censura

  • artt. 615-617 cod. proc. civ.

    richiamati come rimedi/competenza del giudice civile per contestare l'esecuzione o la prescrizione del credito da spese processuali

Massime di principio

  • La sopravvenuta revoca della domanda di estradizione e del decreto ministeriale che la recepisce incide sul procedimento estradizionale e sulle misure cautelari ancora in essere, ma non travolge automaticamente le condanne alle spese e alle sanzioni pecuniarie già divenute definitive nei procedimenti incidentali conclusi con soccombenza dell'interessato.
  • Le spese processuali e le sanzioni pecuniarie irrogate in sede incidentale restano esigibili quando trovino titolo in provvedimenti definitivi adottati in un momento in cui la procedura era legittimamente pendente; la successiva sopravvenienza che determini la cessazione dell'interesse dello Stato richiedente non equivale a un accoglimento nel merito dell'impugnazione proposta dall'estradando.
  • La domanda avente ad oggetto la prescrizione del credito per spese processuali non va proposta al giudice dell'esecuzione penale, ma al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione; il giudice penale investito dell'istanza deve dichiarare il non luogo a provvedere, senza che ciò precluda la riproposizione della questione davanti al giudice naturale civile.
  • La declaratoria di non luogo a provvedere sul terreno dell'esecuzione penale non equivale a un difetto di giurisdizione, ma riflette il diverso riparto di funzioni e di disciplina processuale tra procedimento penale e opposizione esecutiva civile.
  • La motivazione è censurabile solo se realmente apparente o incoerente; il semplice richiamo a precedenti giurisprudenziali e la loro applicazione al caso concreto non integrano, di per sé, violazione dell'obbligo motivazionale.
  • Il raffronto con l'ipotesi del condannato che ottenga l'assoluzione in revisione non è pertinente quando la pretesa esecutiva per spese e pene pecuniarie si fondi su provvedimenti incidentali divenuti definitivi emessi in una procedura validamente instaurata e non già su un titolo travolto da un esito favorevole nel merito dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsecuzioneEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.