Cassazione Civile, Ordinanza n. 14703/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di una cittadina straniera diretta all'accertamento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro il decreto di rigetto. Nel giudizio di legittimità il Ministero dell'Interno non ha svolto difese. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un vizio della procura speciale apposta al ricorso: la procura, pur contenendo gli estremi del provvedimento impugnato e la data del rilascio, non recava la certificazione del difensore circa la posteriorità della data della procura rispetto alla comunicazione del decreto, limitandosi all'autentica della sottoscrizione con la formula "Visto per autentica". Secondo la disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretata dalle Sezioni Unite, era invece necessaria un'esplicita attestazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di valida certificazione della data della procura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite sull'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, secondo cui la procura speciale per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale deve contenere e il difensore deve certificare la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Poiché tale requisito non risultava rispettato, il ricorso non è stato esaminato nel merito. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché il Ministero non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
procura speciale per il ricorso per cassazione nelle materie regolate dal citato art. 35-bis
richiede che la procura speciale rechi in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità, oltre all'autenticità della sottoscrizione del conferente.
sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità ulteriore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
la Corte costituzionale ha escluso il contrasto della norma speciale con il principio di uguaglianza.
art. 10 Cost.
la Corte costituzionale ha escluso il contrasto della norma speciale con le garanzie costituzionali richiamate.
art. 24 Cost.
la Corte costituzionale ha escluso che il requisito speciale della procura leda il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
la Corte costituzionale ha ritenuto compatibile la disciplina con il giusto processo.
art. 117, primo comma, Cost.
la Corte costituzionale ha escluso il contrasto con i parametri convenzionali e unionisti richiamati.
artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
richiamati come parametri eurounitari rispetto ai quali la norma nazionale è stata ritenuta compatibile.
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati come parametri eurounitari rispetto ai quali la norma nazionale è stata ritenuta compatibile.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
richiamati come parametri convenzionali rispetto ai quali la norma nazionale è stata ritenuta compatibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti definitivi in materia di protezione internazionale, la procura speciale non è valida se non contiene la certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La semplice autenticazione della sottoscrizione del conferente non equivale alla certificazione della posteriorità della data della procura quando la legge richiede espressamente anche tale attestazione.
- La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 introduce un requisito ulteriore rispetto alla procura ordinaria ex artt. 83 e 365 c.p.c., la cui mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non vi è statuizione sulle spese processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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