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Sentenza

Sentenza n. 459/2026 - Salerno, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento prot. n. 32766 del 10 dicembre 2025 di diniego dell’istanza di accertamento di conformità per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, prot. n. 5684 del 28 febbraio 2025; del provvedimento prot. n. 32766 del 10 dicembre 2025, con cui contestualmente alla pratica di accertamento di conformità è stata rigettata l’istanza di fiscalizzazione delle opere abusive consistenti nella accertata maggiore altezza di 45 cm sul punto più basso del tetto di copertura del fabbricato regolarmente assentito e di 15 cm al colmo.

Giustizia amministrativa202600348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e contestuale rigetto dell'istanza di fiscalizzazione di opere abusive riguardanti tettoie, dehors e incremento dell'altezza del tetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava il provvedimento comunale che aveva negato il permesso di costruire in sanatoria e la fiscalizzazione delle opere abusive. Deduceva, anzitutto, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il Comune aveva formulato richieste di integrazione documentale senza comunicare i motivi ostativi, fondando poi il diniego su una qualificazione sostanziale delle opere come interventi di nuova costruzione mai previamente prospettata. Contestava inoltre la qualificazione delle tettoie e delle altre opere come nuova costruzione, sostenendo che, in quanto funzionalmente e strutturalmente collegate al fabbricato legittimo destinato alla ristorazione, fossero riconducibili alla ristrutturazione edilizia pesante o comunque a un ampliamento dell'edificio esistente. Contestava l'affermato incremento del carico urbanistico derivante dal modesto aumento dell'altezza del sottotetto e invocava, altresì, l'applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001. In via subordinata, deduceva l'illegittimità del diniego di fiscalizzazione per carenza di istruttoria tecnica. Il Comune sosteneva che la qualificazione delle opere era già stata definita dal giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR, che la zona urbanistica non consentiva nuove costruzioni né incrementi volumetrici e che mancava la prova dell'impossibilità tecnica di demolire la sola parte abusiva senza pregiudizio per quella conforme.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto infondata la censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990, applicando il principio secondo cui la violazione del preavviso di rigetto può condurre all'annullamento del diniego di sanatoria soltanto quando sia dubbio che, ove il contraddittorio procedimentale fosse stato instaurato, il contenuto dell'atto sarebbe rimasto invariato. Nel caso concreto, il diniego sarebbe comunque stato identico, poiché la precedente sentenza del TAR aveva già esaminato gli interventi qualificandoli come abusivi e soggetti a permesso di costruire, mentre l'art. 11, comma 4, delle NTA del PUC consentiva negli ambiti urbani consolidati soltanto interventi conservativi e di ristrutturazione nel rispetto delle norme urbanistiche, senza gli incrementi incompatibili con la disciplina di zona. Il giudice ha quindi escluso che la ricorrente potesse rimettere in discussione la qualificazione giuridica delle opere già scrutinata nel precedente giudizio. Ha ritenuto irrilevante il richiamo all'art. 36-bis d.P.R. 380/2001, perché tale disposizione non era stata invocata nell'istanza e comunque non risultava applicabile alla fattispecie. Quanto alla fiscalizzazione, il TAR ha affermato che grava sul privato l'onere di dimostrare rigorosamente, nella fase esecutiva, l'obiettiva impossibilità di demolire la parte abusiva senza pregiudicare quella conforme; tale dimostrazione non era stata fornita. Il ricorso è stato pertanto rigettato e le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l'accertamento di conformità e il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, subordinato alla verifica della doppia conformità urbanistica ed edilizia.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    Il richiamo alla disciplina è stato ritenuto irrilevante perché non contenuto nell'istanza e comunque non applicabile alla fattispecie.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/90 è idonea a determinare l’annullamento del diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 (soltanto) qualora, alla stregua degli elementi deduttivi e istruttori forniti dalla parte privata, sia dubbio che, in caso di osservanza delle disposizioni procedimentali in concreto violate, il contenuto dispositivo dell’atto sarebbe stato identico a quello in concreto assunto.

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l'annullamento quando il contenuto del diniego sarebbe stato comunque invariabile.

  • art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 380/2001

    La ricorrente lo ha invocato per sostenere la qualificazione delle opere come ristrutturazione edilizia pesante, ma il giudice non ha accolto tale prospettazione.

  • art. 11, comma 4, NTA del PUC

    Il PUC per gli Ambiti urbani consolidati, sugli edifici legittimamente costruiti o condonati, ammette interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione anche con ricostruzione a parità di volume e superficie utile (è ammissibile l’aumento di superficie utile solo se scaturita da adeguamento delle altezze interpiano), di variazione della destinazione d’uso, di riqualificazione degli spazi pubblici e integrazione con nuove attrezzature, assentiti nel rispetto delle presenti Norme tecniche di attuazione e del Ruec.

    La disposizione è stata utilizzata per escludere la conformità urbanistica delle opere realizzate, in quanto incompatibili con la disciplina dell'ambito urbano consolidato e con i relativi limiti agli incrementi edilizi.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, nell'ambito di un procedimento per accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, comporta l'annullamento del diniego solo quando il privato dimostri o renda concretamente dubbio che, attraverso la partecipazione procedimentale omessa, il contenuto del provvedimento avrebbe potuto essere diverso.
  • Nel procedimento di accertamento di conformità, la verifica della doppia conformità deve essere compiuta alla luce della disciplina urbanistico-edilizia applicabile e dei limiti derivanti dalla destinazione urbanistica dell'area; opere incompatibili con tali limiti non possono essere sanate.
  • La qualificazione giuridica delle opere edilizie già accertata in una precedente pronuncia passata in giudicato vincola la successiva attività amministrativa e non può essere rimessa in discussione mediante una nuova istanza di sanatoria relativa alle medesime opere.
  • Il privato che chieda la fiscalizzazione dell'abuso edilizio deve dimostrare rigorosamente, nella fase esecutiva, l'obiettiva impossibilità di demolire la parte abusiva senza pregiudicare la porzione conforme dell'edificio.
  • Il richiamo a una diversa disciplina di sanatoria non consente di ottenere una valutazione amministrativa fondata su presupposti normativi non dedotti nell'istanza originaria, quando quella disciplina non risulti comunque applicabile alla fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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