Cassazione Civile, Ordinanza n. 19919/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, accolta in primo grado limitatamente all'IRPEF e rigettata per l'IVA. Dopo il rigetto dell'appello erariale, il contribuente ha promosso giudizio di ottemperanza per lamentare l'inerzia dell'Amministrazione nel pagare il rimborso. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 324 e 327 c.p.c. e dell'art. 70 d.lgs. n. 546/1992, sul rilievo che la sentenza presupposta non era passata in giudicato perché già oggetto di ricorso per cassazione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 69, comma 5, e dell'art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, al provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017 e all'art. 111 Cost., chiedendo inoltre la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale su questioni di legittimità costituzionale pendenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza posta a base dell'ottemperanza non era in giudicato perché era stata successivamente cassata con rinvio nel parallelo giudizio di legittimità. Ha applicato il principio per cui la cassazione della sentenza impugnata travolge gli atti e i provvedimenti dipendenti, facendo venir meno il titolo esecutivo posto a base dell'ottemperanza. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata del giudizio di ottemperanza. Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate per la sopravvenienza processuale che ha definito la controversia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro formale del primo motivo di ricorso per cassazione, articolato per violazione di legge.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
Costituisce il parametro formale del secondo motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge e vizio processuale.
Richiamato per sostenere che la sentenza presupposta non era coperta da giudicato.
Richiamato unitamente all'art. 324 c.p.c. per contestare la definitività della sentenza azionata in ottemperanza.
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
Il giudizio di ottemperanza è esperibile solo nei confronti di sentenze passate in giudicato o, nei casi previsti, immediatamente esecutive; qui è stato escluso perché il titolo era stato cassato.
art. 69, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in relazione ai presupposti del rimborso e dell'ottemperanza.
art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per contestare la disciplina applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014
Norma sostanziale richiamata nel secondo motivo, in relazione ai rimborsi oggetto della lite.
art. 16-octies, comma 1, lett. a), b), c), d.l. n. 91 del 2017 conv. in l. n. 123 del 2017
Richiamato come fonte modificativa della disciplina dei rimborsi.
art. 29, comma 1, d.l. n. 162 del 2019 conv. in l. n. 8 del 2020
Richiamato come ulteriore modifica normativa della disciplina applicabile.
art. 111 Cost.
Invocato nel secondo motivo a sostegno delle censure sull'assetto processuale e sostanziale della controversia.
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
Consente l'applicazione al processo tributario del principio generale dell'art. 336, comma 2, c.p.c.
art. 336, secondo comma, c.p.c.
La riforma o cassazione della sentenza impugnata si estende agli atti dipendenti, facendo venir meno l'efficacia esecutiva e giustificando la restituzione e il ripristino della situazione precedente.
art. 18 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dalla Corte in relazione alle sentenze immediatamente esecutive suscettibili di ottemperanza.
art. 19 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dalla Corte in relazione alle sentenze immediatamente esecutive suscettibili di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza nel processo tributario presuppone un titolo esecutivo valido, ossia una sentenza passata in giudicato oppure, nei casi espressamente previsti, una sentenza immediatamente esecutiva.
- Se la sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza viene successivamente cassata o riformata, viene meno il titolo su cui il giudizio esecutivo si regge e il giudice deve dichiarare la caducazione della decisione di ottemperanza.
- Nel processo tributario il principio di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c. opera anche rispetto agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, con effetto immediato sul titolo esecutivo e sugli atti di esecuzione spontanea o coattiva già compiuti.
- La sopravvenuta cassazione della sentenza azionata in ottemperanza comporta la cassazione senza rinvio della decisione resa nel relativo giudizio, quando non residuano questioni da devolvere a un diverso giudice.
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