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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19919/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, accolta in primo grado limitatamente all'IRPEF e rigettata per l'IVA. Dopo il rigetto dell'appello erariale, il contribuente ha promosso giudizio di ottemperanza per lamentare l'inerzia dell'Amministrazione nel pagare il rimborso. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 324 e 327 c.p.c. e dell'art. 70 d.lgs. n. 546/1992, sul rilievo che la sentenza presupposta non era passata in giudicato perché già oggetto di ricorso per cassazione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 69, comma 5, e dell'art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, al provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017 e all'art. 111 Cost., chiedendo inoltre la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale su questioni di legittimità costituzionale pendenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza posta a base dell'ottemperanza non era in giudicato perché era stata successivamente cassata con rinvio nel parallelo giudizio di legittimità. Ha applicato il principio per cui la cassazione della sentenza impugnata travolge gli atti e i provvedimenti dipendenti, facendo venir meno il titolo esecutivo posto a base dell'ottemperanza. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata del giudizio di ottemperanza. Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate per la sopravvenienza processuale che ha definito la controversia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza nel processo tributario presuppone un titolo esecutivo valido, ossia una sentenza passata in giudicato oppure, nei casi espressamente previsti, una sentenza immediatamente esecutiva.
  • Se la sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza viene successivamente cassata o riformata, viene meno il titolo su cui il giudizio esecutivo si regge e il giudice deve dichiarare la caducazione della decisione di ottemperanza.
  • Nel processo tributario il principio di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c. opera anche rispetto agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, con effetto immediato sul titolo esecutivo e sugli atti di esecuzione spontanea o coattiva già compiuti.
  • La sopravvenuta cassazione della sentenza azionata in ottemperanza comporta la cassazione senza rinvio della decisione resa nel relativo giudizio, quando non residuano questioni da devolvere a un diverso giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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