Cassazione Penale, Sentenza n. 27026/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per più profili: per Massimino: (1) travisamento delle intercettazioni e insufficienza della prova in relazione al capo b) (estorsione tentata), con contestata applicazione dell'art.629 c.p.; (2) analoghe censure per il capo c) (riqualificato in estorsione dalla Corte d'appello) sostenendo l'esistenza di una pretesa patrimoniale legittima e l'assenza della coscienza dell'ingiustizia della pretesa; (3) riconoscimento di desistenza volontaria invece del tentativo (art.56 c.p.); (4) assenza di prova del concorso tra Massimino e Militello; (5) vizio di motivazione e insufficienza in relazione alla recidiva e all'aggravante ex art.7 d.l.152/1991. Per Militello: (1) vizio di motivazione e insufficienza probatoria sul capo a) (tentata estorsione) in relazione ai contatti telefonici; (2) richiesta di ritorno alla qualificazione di "ragion fattasi" (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) per il capo c); (3) censura per l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso basata sulla notorietà e sulla nomea; (4) omessa motivazione circa la recidiva e la sua incidenza sulla pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha pronunciato decisione mista: ha dichiarato inammissibile il ricorso di Militello quanto al primo capo (capo a) perché la censura mirava a rivalutazione del fatto riservata al merito; ha annullato con rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo b) (la Corte d'appello aveva capovolto l'assoluzione del GUP senza la motivazione rafforzata richiesta per ribaltare una pronuncia di primo grado); ha annullato senza rinvio la condanna relativa al capo c) per entrambi gli imputati perché la fattispecie, alla luce della giurisprudenza (Sez. U., Filardo), va riqualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.393 c.p., aggravato dall'art.7 d.l.152/1991) e, in relazione a quella qualificazione, l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza della querela. Rimane quindi ferma la posizione consolidata sul capo a) nei confronti di Militello (per cui il ricorso è inammissibile) mentre per il capo b) è stato disposto il rinvio per nuovo esame; per il capo c) i giudicati di condanna d'appello sono annullati senza rinvio (beneficio per gli imputati).
Norme richiamate
art.629 cod. pen. (estorsione)
La Corte ha valutato la qualificazione di estorsione contestata dalla Corte d'appello, ritenendo per il capo c) che la soggettività del reato non fosse provata nella forma della "piena consapevolezza dell'ingiustizia" e che i fatti fossero più aderenti all'art.393 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
art.393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
La Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione in primo grado: l'agente perseguiva una pretesa ritenuta ragionevole (anche se infondata), quindi manca l'elemento soggettivo tipico dell'estorsione; la fattispecie è stata considerata applicabile e, aggravata dall'art.7 d.l.152/1991, ha portato all'annullamento per mancanza di querela.
art.56 cod. pen. (tentativo e desistenza)
I ricorrenti sostenevano la riconoscibilità della desistenza volontaria; la Corte ha esaminato la questione ma non ha accolto la doglianza come titolo principale di annullamento se non con riguardo alle altre valutazioni di merito.
art.606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Le censure che si limitano a contestare la valutazione di merito sono inammissibili: la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che mirava a una rivalutazione del materiale probatorio anziché a ragioni di diritto o a vizi tassativi di motivazione.
art.606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. (vizi di motivazione)
art.606 comma 1 lett. b) ed e)
La Corte ha richiamato che solo i vizi espressamente indicati (mancanza di motivazione, manifesta illogicità, contraddittorietà) possono giustificare la cassazione: molte doglianze difensive non sono state adeguatamente inquadrate in tali vizi e pertanto risultavano inammissibili.
art.533 cod. proc. pen. (criterio di giudizio: oltre ogni ragionevole dubbio)
La Corte ha ricordato che la riforma in appello di una sentenza assolutoria richiede una motivazione rafforzata per spiegare perché la prova assume valore diverso rispetto al GUP, in applicazione del principio BARD (beyond any reasonable doubt).
art.7 d.l. n.152/1991 (aggravante)
La Corte ha valutato l'applicazione dell'aggravante (metodo mafioso) con rigore: non è sufficiente la notorietà o la nomea del territorio, serve motivazione puntuale; nel caso la qualificazione è stata ricondotta nella riqualificazione in art.393 e l'aggravante ne è stata considerata nell'esito sostanziale.
Sentenza Sezioni Unite "Filardo" (Sez. U., n.29541 del 16/07/2020)
Richiamata come criterio decisivo per distinguere estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la differenza è principalmente nell'elemento psicologico (consapevolezza dell'ingiustizia vs. convinzione ragionevole del diritto). La Corte ha applicato questi parametri per la riqualificazione.
Massime di principio
- Quando un giudice d'appello intende ribaltare un'assoluzione di primo grado è obbligatorio adottare una motivazione "rafforzata" che spieghi perché le stesse prove assumono diversa valenza, in ossequio al principio del "beyond any reasonable doubt" (art.533 c.p.p.).
- La distinzione tra estorsione (art.629) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.393) si fonda prevalentemente sull'elemento soggettivo: se l'agente è convinto, anche erroneamente, di avere un diritto ragionevole si tratta di art.393; se è consapevole dell'ingiustizia della pretesa si configura l'estorsione.
- Le intercettazioni vanno valutate non solo per il contenuto testuale ma anche per il tono, la contestualizzazione e l'ascolto diretto delle registrazioni; la mera trasposizione letterale senza considerare l'elemento sonoro può rendere la motivazione insufficiente.
- Le censure in Cassazione che si limitano a sollecitare una diversa valutazione della prova sono inammissibili: occorre indicare vizi tassativi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) ai sensi dell'art.606 c.p.p.
- Per la configurabilità del concorso in reato tra più soggetti è necessaria la prova dell'accordo o dell'interesse proprio dei concorrenti: la mera cooperazione strumentale per aiutare un creditore, senza vantaggi personali dimostrabili, può ricondursi all'art.393 anziché all'estorsione.
- Se la fattispecie correttamente riqualificata richiede la querela per l'esercizio dell'azione penale, la sua assenza determina l'improcedibilità dell'azione (annullamento senza rinvio).
- L'applicazione di aggravanti (es. metodo mafioso) richiede motivazione puntuale e non può fondarsi solo su notorietà o su precedenti del soggetto senza collegamento probatorio con il fatto specifico.
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