Cassazione Civile, Ordinanza n. 23610/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA e IRAP per l'anno 2014, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato l'IVA su fatture relative a prestazioni di ricovero e cura rese in regime privatistico a pazienti solventi da una casa di cura privata accreditata con il SSN. La società aveva ottenuto in primo e secondo grado l'annullamento della pretesa, perché il giudice tributario regionale aveva ritenuto applicabile l'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, n. 19, d.P.R. n. 633/1972, valorizzando lo status di struttura accreditata e la presenza di rapporti convenzionali con la Regione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 10, comma 1, n. 19, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 229/1999, sostenendo che l'accreditamento non basta, occorrendo il convenzionamento per le prestazioni contestate; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere il giudice di appello deciso in modo astratto senza esaminare le specificità del caso; 3) violazione della direttiva 2006/112/CE, perché l'esenzione per prestazioni rese a condizioni sociali analoghe sarebbe stata riconosciuta senza verificare che le prestazioni fossero effettivamente rese a tali condizioni e non sulla sola base dell'accreditamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale sintetica ma sufficiente e quindi non apparente. Ha invece accolto il primo e il terzo motivo nei limiti della motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, per le prestazioni di ricovero e cura rese da una struttura privata accreditata in regime privatistico, non basta il mero accreditamento in sé: il giudice di merito deve verificare in concreto se le prestazioni siano erogate a condizioni sociali analoghe a quelle applicabili agli enti di diritto pubblico, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza unionale. Solo all'esito di tale verifica può essere riconosciuta l'esenzione IVA; la CTR aveva omesso questo accertamento fattuale-qualificatorio.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 19, d.P.R. n. 633/1972
L'esenzione IVA per prestazioni di ricovero e cura si applica alle prestazioni rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate; la Corte interpreta la nozione alla luce del diritto unionale e dell'evoluzione del sistema sanitario, ritenendo che l'accreditamento possa rilevare come riconoscimento, ma resti necessaria la verifica delle condizioni sociali analoghe per le prestazioni contestate.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 229/1999
Rileva nel sistema dell'accreditamento e degli accordi contrattuali con il SSN; la Corte distingue l'accreditamento dagli specifici accordi, ma considera il primo come inserimento continuativo nella programmazione sanitaria pubblica.
art. 4, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Le prestazioni sanitarie soggette a ticket rese da unità sanitarie locali e aziende ospedaliere del SSN sono considerate non commerciali e fuori campo IVA.
art. 132, par. 1, lett. b), direttiva 2006/112/CE
L'esenzione IVA per ospedalizzazione e cure mediche richiede sia il requisito soggettivo del soggetto debitamente riconosciuto, sia il requisito oggettivo delle prestazioni fornite a condizioni sociali analoghe a quelle degli enti pubblici.
art. 132, par. 1, lett. c), direttiva 2006/112/CE
La Corte richiama la distinzione rispetto alle prestazioni sanitarie rese fuori dal regime ospedaliero; non è la disposizione pertinente per le prestazioni di ricovero e cura in struttura ospedaliera.
art. 133, primo comma, lett. c), direttiva 2006/112/CE
La condizione del rispetto di prezzi approvati o non superiori a quelli pubblici è facoltativa per gli Stati membri e non risulta recepita dal legislatore italiano come requisito essenziale dell'esenzione.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato ai fini della censura di motivazione apparente del provvedimento di appello.
Richiamato ai fini della censura processuale sul vizio di motivazione della sentenza tributaria.
Norma evocata per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato unitamente agli articoli sulla motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Vengono utilizzati come parametri del ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è censurabile l'errore di qualificazione giuridica dei fatti accertati dal giudice di merito, non solo la ricostruzione fattuale in sé.
- La motivazione è nulla solo quando sia mancante in senso materiale, meramente apparente, intrinsecamente incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a superare il minimo costituzionale.
- In materia di esenzioni IVA per prestazioni sanitarie, il requisito soggettivo del soggetto "debitamente riconosciuto" non si esaurisce nel dato formale del rapporto convenzionale, dovendo essere coordinato con la disciplina dell'accreditamento e con i principi del diritto unionale.
- Per l'esenzione delle prestazioni di ospedalizzazione e cure mediche occorre verificare non solo la natura sanitaria delle prestazioni, ma anche che esse siano rese a condizioni sociali analoghe a quelle applicabili agli enti di diritto pubblico.
- La parità di trattamento e la neutralità fiscale impediscono che strutture private comparabili, inserite nel sistema pubblico e operanti in condizioni analoghe, siano trattate diversamente ai fini IVA per il solo fatto che le prestazioni non siano coperte da specifica convenzione.
- La verifica delle 'condizioni sociali analoghe' deve essere concreta e può considerare indici quali regolamentazione applicabile, personale, strutture, attrezzature, efficienza gestionale e modalità di calcolo delle tariffe; il solo dato tariffario non è decisivo.
- Il giudice di merito, quando applica un'esenzione armonizzata, deve confrontarsi con i criteri elaborati dalla Corte di giustizia UE e accertare in fatto la riconducibilità della fattispecie concreta ai presupposti della norma esentativa.
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