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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19499/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel procedimento di convalida del trattenimento disposto dal Questore e richiesto dalla Questura, il Giudice di Pace aveva convalidato il provvedimento. Il soggetto trattenuto ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la nullità del provvedimento di convalida per violazione degli artt. 13 e 111 Cost. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998. Ha sostenuto che il provvedimento, redatto su modulo prestampato, era privo di motivazione o comunque solo apparente, perché non avrebbe dato conto delle questioni sollevate nelle memorie depositate all'udienza e non sarebbe stato riferito al caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sul difetto di motivazione, qualificabile come vizio di attività/error in procedendo, difettasse di specificità e di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso i passaggi salienti delle memorie depositate in udienza né indicato compiutamente il contenuto degli atti rilevanti, rendendo impossibile il controllo diretto sul dedotto vizio processuale. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, non avendo le parti intimate svolto difese; è stato inoltre precisato che non si applicava il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata formalmente prospettata come violazione di legge, ma la Corte ha ricondotto il dedotto difetto di motivazione a un vizio di attività/error in procedendo, soggetto ai requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mancanza di chiara indicazione degli elementi di fatto e processuali rende il motivo inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e, se necessario, riprodurre nel ricorso il contenuto degli atti e documenti richiamati, in modo da consentire il riscontro autonomo del vizio denunciato.

  • art. 13 del d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato come norma che disciplina il trattenimento e la relativa convalida nel contesto dell'espulsione amministrativa.

  • artt. 13 e 111 Cost.

    Richiamati a sostegno della dedotta esigenza di un provvedimento motivato e rispettoso del giusto processo.

  • art. 14 del d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato come base normativa del trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri e della sua convalida.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nel caso di specie.

Massime di principio

  • Quando si denuncia in cassazione un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali, ma solo se il ricorrente ne indica in modo puntuale il contenuto rilevante e ne consente il controllo.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non è un formalismo fine a sé stesso, ma richiede comunque la specifica indicazione degli atti e dei passaggi testuali posti a fondamento della censura.
  • La censura di difetto di motivazione di un provvedimento giudiziale è inammissibile se non sono riprodotti nel ricorso gli elementi necessari a verificare, senza ricerche esplorative della Corte, il contenuto delle deduzioni formulate dinanzi al giudice di merito.
  • La mera allegazione che un provvedimento sia redatto su modulo prestampato o sia apparentemente motivato non basta, da sola, a superare gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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