Cassazione Civile, Ordinanza n. 02464/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava davanti alla Corte di cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva rigettato nel merito il suo appello contro una comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controlli automatizzati sull'Irap 2006. L'Ufficio aveva contestato un tardivo versamento dell'imposta e aveva iscritto a ruolo una sanzione amministrativa, senza considerare che la società aveva già effettuato un versamento mediante ravvedimento operoso; in seguito aveva ridotto la sanzione in un preavviso telematico. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la comunicazione, mentre la CTR lo aveva ritenuto ammissibile ma infondato, escludendo l'applicabilità dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa e ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione dell'art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, lamentando che la CTR avesse escluso l'incertezza normativa e omesso di sollevare la questione di costituzionalità della disciplina sopravvenuta. Con il secondo motivo censurava la violazione dell'art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, sostenendo che fino alla pronuncia della Corte di giustizia UE sulla compatibilità dell'Irap con la sesta direttiva sussistesse una situazione di effettiva obiettiva incertezza idonea a giustificare il ritardo. Con il terzo motivo contestava l'interpretazione della disciplina speciale dell'art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, sostenendo che la previsione relativa alla pendenza di un giudizio di legittimità della norma dovesse essere interpretata restrittivamente e non come autonoma esclusione dell'esimente. Nel corso del giudizio la contribuente produceva una successiva sentenza della CTR, passata in giudicato, che, su ricorso avverso la cartella emessa per la medesima sanzione, aveva parzialmente accolto l'appello e ridotto la sanzione al 50% del minimo edittale, dopo detrazione di quanto già versato; tale giudicato veniva invocato come decisivo nel presente giudizio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha accolto l'originario ricorso della contribuente. La ragione decisiva non è stata l'esame fondato dei tre motivi nel merito, ma il giudicato formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto la cartella esattoriale per la medesima sanzione, che aveva già accertato la riduzione della sanzione al 50% del minimo edittale. Poiché tale accertamento faceva stato tra le parti ed era incompatibile con la decisione qui impugnata, la controversia è stata definita direttamente nel merito senza ulteriori accertamenti. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, mentre quelle di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base dei controlli automatizzati che avevano portato alla comunicazione di irregolarità
art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato dalla ricorrente quale disposizione sul ravvedimento operoso già effettuato
art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000
invocato quale esimente per obiettiva incertezza normativa; la Corte non entra nel merito della sua portata perché decide sulla base del giudicato
art. 1, comma 1, d.l. n. 2006 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 2006
norma richiamata dalla CTR per escludere la fondatezza della pretesa della contribuente; la Cassazione non ne sviluppa l'esame autonomo
richiamato per la costituzione dell'Amministrazione ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza
richiamato per il deposito della sentenza munita di attestazione di giudicato
utilizzato per decidere la causa nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato nel giudicato esterno come base per la riduzione della sanzione al 50% del minimo edittale
art. 10, legge n. 212 del 2000
richiamato in termini generali dalla CTR come norma invocata dalla contribuente
sentenza della Corte di Giustizia UE sulla compatibilità dell'Irap con la sesta direttiva
richiamata dalla ricorrente come momento fino al quale sarebbe perdurata l'incertezza normativa
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una sanzione o su un elemento costitutivo della pretesa fa stato nel giudizio successivo e ne impedisce una decisione contrastante, anche se il nuovo giudizio abbia ad oggetto un atto diverso ma riferito alla medesima sanzione.
- Quando la questione è definita da un giudicato esterno già intervenuto e non occorrono ulteriori accertamenti di merito, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- In presenza di un accertamento definitivo sulla misura della sanzione, il giudice successivo deve conformarsi a tale statuizione e non può riesaminare in senso opposto la medesima pretesa sanzionatoria.
- Il ravvedimento operoso e l'eventuale successiva riduzione della sanzione, se già oggetto di accertamento definitivo in altro giudizio tra le medesime parti, vincolano il giudice chiamato a decidere su atti ulteriori della stessa vicenda impositiva.
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