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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30672/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato già condannato in primo grado a 8 anni e 10 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. La difesa aveva chiesto la sostituzione della misura con altra meno afflittiva; la Corte di appello di Cagliari aveva respinto la richiesta e il Tribunale di Cagliari, in sede di appello cautelare, aveva a sua volta rigettato l’impugnazione, ritenendo persistenti le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di recidivanza specifica. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e motivazione apparente in relazione all’art. 275, comma 3, c.p.p., perché il giudice avrebbe trattato la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere come assoluta anziché relativa; 2) violazione di legge e motivazione apparente per mancata individualizzazione del trattamento cautelare, non considerando il carattere risalente del precedente per evasione e il ruolo gregario dell’imputato nel sodalizio; 3) vizio di motivazione per omessa considerazione del tempo trascorso dall’applicazione della misura, ritenuto ingiustificatamente irrilevante e richiamato dal Tribunale non già come indice di permanenza delle esigenze cautelari ma come effetto della complessità del processo.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, dichiarando l’impugnazione inammissibile per modalità di deposito non consentite dalla legge. Il ricorso era stato presentato a mezzo PEC il 1 giugno 2026, ma la Corte ha ritenuto che, dal 1 aprile 2026, per il ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. fosse ormai obbligatorio il deposito esclusivamente telematico secondo le regole dell’art. 111-bis c.p.p. e della disciplina transitoria del d.lgs. 150/2022 e dei decreti ministeriali attuativi. Poiché non risultava documentato alcun malfunzionamento dei sistemi telematici nelle forme previste dall’art. 175-bis c.p.p., e il ricorrente non aveva fornito prova delle ragioni legittimanti il diverso canale di deposito, la sanzione applicata è stata l’inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Indicato come uno dei titoli di reato per cui l’imputato era stato condannato e sottoposto a custodia cautelare.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Indicato come uno dei titoli di reato per cui l’imputato era stato condannato e sottoposto a custodia cautelare.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Norma invocata dalla difesa per sostenere che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere è relativa e non assoluta.

  • art. 311, comma 3, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall’art. 582 c.p.p.

  • art. 582, comma 1, c.p.p.

    L’atto di impugnazione deve essere presentato mediante deposito con le modalità previste dall’art. 111-bis c.p.p. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

  • art. 111-bis, comma 1, c.p.p.

    "il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"

    La Corte lo interpreta come regola generale di deposito esclusivamente telematico degli atti, comprensiva degli atti di impugnazione.

  • art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150/2022

    Disciplina transitoria: mantiene temporaneamente la previgente formulazione degli artt. 311, comma 3, e 582 c.p.p. fino al termine previsto dal decreto ministeriale.

  • art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022

    Prevede analogo regime transitorio per l’entrata in vigore dell’art. 111-bis c.p.p. e delle norme collegate.

  • art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022

    Nel periodo precedente all’effettiva entrata in vigore del deposito telematico, gli atti possono essere depositati anche con modalità non telematiche o trasmessi via PEC.

  • art. 87-bis, commi 3-7, d.lgs. n. 150/2022

    Per le impugnazioni trasmesse via PEC sono previste specifiche regole di formazione, trasmissione e sottoscrizione dell’atto.

  • art. 3, comma 1, D.M. 29 dicembre 2023, n. 217

    Dal 1° gennaio 2025 il deposito degli atti da parte dei soggetti abilitati avviene esclusivamente con modalità telematiche nei procedimenti e negli uffici indicati dalla norma.

  • art. 3, comma 3-ter, D.M. 29 dicembre 2023, n. 217

    Fino al 31 marzo 2026, in determinati uffici e per specifici procedimenti, il deposito può ancora avvenire anche con modalità non telematiche; la Corte ne ricava che dal 1 aprile 2026 le impugnazioni ex art. 311 c.p.p. devono essere telematiche.

  • art. 175-bis, comma 1, c.p.p.

    Il malfunzionamento dei sistemi telematici deve essere certificato, attestato e comunicato secondo forme tipizzate.

  • art. 175-bis, comma 2, c.p.p.

    Le attestazioni devono indicare data e, se possibile, orario di inizio e fine del malfunzionamento.

  • art. 175-bis, comma 3, c.p.p.

    Durante il malfunzionamento certificato gli atti sono redatti in forma analogica e depositati con modalità non telematiche, inclusa la PEC considerata non telematica ai fini della norma.

  • art. 175-bis, comma 4, c.p.p.

    Anche il malfunzionamento non certificato può legittimare il deposito non telematico se accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario.

  • art. 175-bis, comma 5, c.p.p.

    La disciplina conferma che l’interessato deve provare di non avere potuto depositare tempestivamente per caso fortuito o forza maggiore quando il malfunzionamento incide sulla decadenza.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancata osservanza delle modalità legali di deposito dell’impugnazione determina l’inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato per indicare che nessuna parte ha chiesto di partecipare all’udienza camerale.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

  • art. 12 preleggi

    Usato a sostegno dell’interpretazione letterale della disciplina sul deposito telematico.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per escludere che la disciplina del deposito telematico limiti in modo sproporzionato il diritto di accesso alla giustizia.

Massime di principio

  • Dal 1 aprile 2026 il ricorso per cassazione in materia cautelare ex art. 311 c.p.p. deve essere depositato esclusivamente con modalità telematiche, salvo le ipotesi tipizzate dalla disciplina transitoria o dal regime del malfunzionamento dei sistemi.
  • Il deposito dell’impugnazione con modalità diverse da quelle prescritte è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., quando non sia dimostrata una delle cause che legittimano il deposito non telematico.
  • Quando il deposito avviene fuori dal modello legale per dedotto malfunzionamento dei sistemi, grava sulla parte l’onere di documentare il fatto processuale giustificativo, mediante le attestazioni o comunicazioni previste dall’art. 175-bis c.p.p.
  • Il malfunzionamento idoneo a consentire il deposito analogico o via PEC deve risultare certificato o comunque attestato nelle forme previste dalla legge; in mancanza di tale prova, il deposito non conforme resta invalidante.
  • La disciplina del deposito telematico delle impugnazioni è ritenuta compatibile con il diritto di difesa e con il diritto di accesso alla giustizia, poiché esprime una scelta legislativa non irragionevole di semplificazione e modernizzazione del processo penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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