Cassazione Civile, Ordinanza n. 30768/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oltre un milione di euro nei confronti di una persona fisica indicata come garante di una società debitrice. L'opponente ha contestato, tra l'altro, la sottoscrizione della fideiussione omnibus del 10 marzo 2009 e ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni per asserita illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, invocando gli artt. 2043 e 2049 c.c. Il Tribunale ha rigettato le contestazioni sulla firma ma ha accolto la domanda relativa alla cancellazione dalla Centrale dei Rischi; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione sono stati proposti otto motivi: i primi sette denunciavano, sotto varie angolazioni, nullità o carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c. su qualificazione della garanzia come fideiussione a prima richiesta, diritto alla documentazione ex art. 119 TUB, tardività e specificità delle eccezioni, nullità del mutuo per carenza di causa ex art. 1418 c.c., dedotti profili di anatocismo e validità di una seconda fideiussione nonché l'asserita falsità di uno dei titoli posti a base dell'ingiunzione; l'ottavo motivo deduceva omesso esame e violazione dell'art. 116 c.p.c., criticando anche il diniego di CTU sui tassi applicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze, formulate come vizi motivazionali o nullità della sentenza, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello era sorretta da motivazione sufficiente, anche se resa per relationem, e che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. era comunque inammissibile per la presenza di doppia conforme non adeguatamente superata dalla ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, 2 comma n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione è configurabile solo se la motivazione manca graficamente, è perplessa, oggettivamente incomprensibile o manifestamente contraddittoria; non è più deducibile un semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le censure formalmente prospettate come nullità della sentenza sono state ritenute, nella sostanza, richieste di rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile ove, in presenza di doppia conforme, non siano indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
La c.d. doppia conforme preclude il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
La doglianza non può tradursi in un nuovo esame delle prove e nella richiesta di rivalutazione del compendio documentale.
La ricorrente lo invocava per ottenere la documentazione bancaria, ma la censura è stata respinta insieme alle altre per inammissibilità.
La dedotta nullità del mutuo per carenza di causa è stata ritenuta oggetto di una critica di merito non scrutinabile in cassazione.
Richiamato quale base della domanda risarcitoria per asserita illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Richiamato insieme all'art. 2043 c.c. a fondamento della domanda risarcitoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuovo giudizio di merito o di rivalutazione del materiale probatorio.
- Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 132 c.p.c. sussiste solo quando la motivazione sia del tutto mancante, graficamente incomprensibile, perplessa o manifestamente contraddittoria; non basta allegarne l'insufficienza o la non condivisibilità.
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è valida se il giudice d'appello indica, anche sinteticamente, le ragioni della conferma rispetto ai motivi di gravame, così da rendere ricostruibile un percorso argomentativo completo e coerente.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Le contestazioni sulla valutazione delle prove e sul diniego di una consulenza tecnica d'ufficio non sono ammissibili in cassazione quando, nella sostanza, mirano a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con quello della parte.
- rami
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