Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23293/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva disconosciuto costi per euro 94.450,00 ritenuti non adeguatamente provati, recuperando a tassazione maggiori imposte Ires, Iva e Irap per l'anno 2010. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva invece accolto parzialmente l'appello della contribuente, ritenendo provato il sostenimento delle spese sulla base di dichiarazioni rese da atleti e accompagnatori e di altri elementi indiziari. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986, 2697 c.c. e 2704 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto deducibili costi non provati documentalmente nella loro effettività, inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità, e avesse valorizzato prove non idonee e non documentali, oltre a ritenere irrilevante la mancata tracciabilità dei pagamenti in contanti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e ha rinviato la causa alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR non si era attenuta ai principi secondo cui i costi sono deducibili solo se effettivi, inerenti, certi, determinati o determinabili e adeguatamente documentati; in particolare, per i rimborsi e le indennità corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche agli sportivi dilettanti è necessaria l'annotazione nel registro previsto dalla normativa richiamata e non bastano elementi neutrali o dichiarazioni postume prive di supporto documentale analitico.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    primo comma; quinto comma

    i componenti negativi sono deducibili solo nell'esercizio di competenza e se l'esistenza della spesa e il suo ammontare sono certi o determinabili; le spese sono deducibili nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi imponibili, con necessaria prova dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza/determinabilità.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e, se contestata, la coerenza economica dei costi deducibili grava sul contribuente.

  • art. 2704 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale evocata per dedurre la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel rito camerale per la proposta del relatore.

  • art. 1, comma secondo, L. 25 marzo 1986, n. 80

    ai fini della deducibilità dei rimborsi forfettari e delle indennità di trasferta agli sportivi dilettanti è necessaria l'annotazione mensile in apposito registro delle generalità e dell'indirizzo del percettore, nonché dell'entità e della causale delle somme erogate.

Massime di principio

  • Per la deducibilità dei costi d'impresa non è sufficiente la loro mera contabilizzazione: occorre prova documentale dell'effettivo sostenimento, dell'inerenza all'attività svolta e della coerenza economica della spesa.
  • Quando l'Amministrazione contesta la deduzione di costi, incombe sul contribuente la prova dei fatti costitutivi del diritto alla deduzione, inclusi l'esistenza della spesa e i relativi requisiti fiscali.
  • La prova della spesa non può essere affidata a meri elementi neutrali o a dichiarazioni postume, se manchi una documentazione analitica idonea a ricostruire le singole voci di costo.
  • Per i rimborsi e le indennità corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche agli sportivi dilettanti, la deducibilità richiede l'osservanza delle specifiche formalità di annotazione previste dalla disciplina speciale; non sono sufficienti ricevute forfettizzate o la sola affermazione dell'avvenuto pagamento.
  • L'eventuale mancata tracciabilità del pagamento non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare analiticamente il sostenimento della spesa ai fini dell'art. 109 TUIR.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.