Cassazione Civile, Ordinanza n. 05155/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società ai sensi della L. n. 223/1991. Il lavoratore licenziato ha impugnato il recesso e i giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il licenziamento, perché la società aveva limitato la platea dei lavoratori da comparare a talune sedi aziendali, pur in presenza di un progetto di ristrutturazione riferito all'intero complesso aziendale, e avevano applicato la tutela reintegratoria con condanna alle retribuzioni medio tempore maturate. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 4 e 5 L. 223/1991 e dell'art. 41 Cost., sostenendo che la comparazione tra dipendenti sarebbe stata oggettivamente incompatibile per la distanza geografica tra le sedi e che la scelta della platea dei licenziabili dovesse rimanere nella discrezionalità imprenditoriale; 2) violazione dell'art. 5 L. 223/1991, deducendo che la riduzione era mirata a specifici profili tecnici e non a personale fungibile; 3) violazione dell'art. 18 L. 300/1970 e degli artt. 4, 5 e 17 L. 223/1991, contestando la tutela reintegratoria e sostenendo che, al più, si sarebbe trattato di un vizio formale o che il lavoratore fosse comunque in esubero; 4) violazione dell'art. 5, comma 3, L. 223/1991, come modificato dalla L. 92/2012, e degli artt. 3, 24 e 41 Cost., per la ritenuta disparità di regime sanzionatorio tra licenziamenti collettivi e licenziamenti individuali plurimi per GMO, chiedendo anche la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la sentenza impugnata aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nel licenziamento collettivo, la regola è la comparazione sull'intero complesso aziendale; la limitazione della platea a una sola sede o reparto è ammissibile solo se la comunicazione iniziale ex art. 4, comma 3, L. 223/1991 indichi specificamente le ragioni della limitazione e quelle per cui non sia possibile ovviarvi con trasferimenti verso unità vicine, onere non assolto nel caso concreto. La Corte ha inoltre affermato che la dislocazione territoriale delle sedi e l'eventuale aggravio di costi per trasferimenti non escludono, di per sé, la comparazione con lavoratori di altre unità produttive. Sono stati poi respinti il terzo e il quarto motivo: la violazione accertata non era meramente procedurale, ma sostanziale, perché il datore aveva applicato i criteri di scelta a una platea illegittimamente ristretta, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, St. lav.; quanto alla questione di costituzionalità, la Corte ha osservato che non può costituire motivo autonomo di ricorso per cassazione e, comunque, la disciplina differenziata tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo è sorretta da una razionalità legislativa e dalla autonomia dei due istituti. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 3; comma 9; comma 12
La comunicazione di apertura della procedura deve indicare in modo specifico le ragioni che limitano la platea dei licenziabili a determinate unità produttive e le ragioni per cui non si ovvia con trasferimenti ad unità vicine, così da consentire il controllo sindacale sull'effettiva necessità dei licenziamenti.
L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, come regola generale, con riferimento all'intero complesso aziendale; la limitazione della platea è ammissibile solo se giustificata e correttamente comunicata. La violazione dei criteri di scelta, quando sostanziale, comporta la tutela reintegratoria secondo il regime dell'art. 18 novellato.
Richiamato nel terzo motivo, senza una autonoma affermazione decisoria nel testo oltre al coordinamento con la disciplina dei licenziamenti collettivi.
art. 18, commi 4, 5 e 7, L. 300/1970
La violazione sostanziale dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi integra il presupposto per la tutela reintegratoria del comma 4; il comma 7 riguarda invece ipotesi diverse, non ricorrenti quando la platea dei licenziabili è stata illegittimamente ristretta a monte.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica non consente al datore di lavoro di sottrarsi alla disciplina legale dei licenziamenti collettivi e alla comparazione richiesta dalla legge.
art. 3 Cost.
Invocato in relazione alla questione di legittimità costituzionale sul diverso regime sanzionatorio; la Corte non ha ravvisato irragionevolezza nella disciplina differenziata.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente nella questione costituzionale, senza che la Corte vi ravvisasse rilievo decisivo.
art. 4 Cost.
Richiamato dalla Corte costituzionale per affermare che la scelta dei tempi e dei modi di attuazione della tutela contro i licenziamenti resta affidata alla discrezionalità del legislatore.
art. 35 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale di tutela del lavoro, a sostegno della legittimità della discrezionalità legislativa in materia di rimedi contro i licenziamenti illegittimi.
L'istanza di assegnazione alle Sezioni Unite non era correttamente proposta al Primo Presidente; comunque la rimessione è potere discrezionale dell'ufficio giudicante.
Regola la presentazione dell'istanza di rimessione alle Sezioni Unite e la mera sollecitazione del pubblico ministero.
Richiamato per la procedura di assegnazione alle Sezioni Unite.
La trattazione in pubblica udienza è rimessa alla valutazione discrezionale del collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Ha modificato la disciplina sanzionatoria e processuale richiamata nell'ordinanza in relazione ai licenziamenti collettivi.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la regola generale impone che la comparazione dei lavoratori avvenga con riferimento all'intero complesso aziendale; una delimitazione territoriale della platea è possibile solo se il datore di lavoro la giustifica specificamente nella comunicazione ex art. 4, comma 3, L. 223/1991 e ne spiega le ragioni organizzative e l'impossibilità di soluzioni alternative meno gravose.
- La limitazione unilaterale della platea dei licenziabili a una sola sede o reparto, quando il progetto di ristrutturazione riguarda più unità produttive o l'intera azienda, integra violazione sostanziale dei criteri di scelta e non mera irregolarità formale, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, St. lav.
- Nel sistema dei licenziamenti collettivi, l'eventuale aggravio di costi o l'interferenza organizzativa derivanti dal trasferimento di personale non costituiscono, di per sé, parametro idoneo a escludere la comparazione con dipendenti addetti ad altre unità produttive, poiché la legge mira a ridurre al minimo l'impatto sociale delle ristrutturazioni.
- La questione di legittimità costituzionale non può essere proposta come autonomo motivo di ricorso per cassazione per censurare la mancata rimessione da parte del giudice; la parte può solo sollecitare il giudice a valutare la rimessione, che resta atto discrezionale.
- Il diverso regime sanzionatorio tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo non è di per sé irragionevole, poiché si tratta di fattispecie eterogenee, con presupposti e procedure differenti, e la scelta del legislatore rientra nel suo margine di discrezionalità.
- La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi va distinta dalla mera incompletezza formale della comunicazione: solo la lesione sostanziale dei criteri legali o collettivi fonda la tutela più incisiva, mentre le irregolarità meramente procedurali seguono il regime indennitario previsto dalla legge.
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