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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30789/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Le ricorrenti avevano domandato alla Corte d'appello la liquidazione dell'indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un processo presupposto. Dopo una precedente cassazione con rinvio, il giudice del rinvio aveva riconosciuto € 1.200,00 per ciascuna ricorrente, oltre interessi e spese, ma aveva escluso il compenso per la fase istruttoria e non aveva applicato una maggiorazione delle spese per la difesa di più parti. Con il ricorso per cassazione le parti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c. e dei DD.MM. 55/2014 e 37/2018, sostenendo che la fase istruttoria dovesse essere remunerata perché l'istruttoria comprende anche l'esame degli scritti difensivi e degli atti del giudizio presupposto, e che non si potessero liquidare importi inferiori ai minimi tabellari; (2) apparente motivazione sulla mancata maggiorazione del compenso in presenza di difesa di più parti con la medesima posizione processuale.

La decisione

La Corte ha accolto solo il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che nel procedimento di equa riparazione la fase istruttoria non potesse essere esclusa in via generale e che essa comprendesse l'esame degli atti e degli scritti difensivi rilevanti ai fini probatori. Ha invece confermato che il giudice può discostarsi dai valori tabellari, anche in diminuzione, purché motivi, e ha ritenuto congrua la motivazione sulla particolare semplicità della controversia. Il secondo motivo è stato respinto perché il diniego della maggiorazione era sorretto da motivazione logica e non illogica. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, la liquidazione dei compensi professionali segue la tabella 12 del D.M. n. 55/2014, che include anche la fase istruttoria, da intendersi in senso non tassativo e comprensivo dell'esame degli atti di parte e degli elementi documentali rilevanti ai fini probatori.
  • La fase istruttoria non può essere considerata inesistente quando la definizione della domanda richieda comunque l'esame degli atti del giudizio presupposto.
  • I valori tabellari non sono assolutamente inderogabili: il giudice può liquidare un compenso inferiore ai minimi, purché dia adeguata motivazione delle ragioni dello scostamento.
  • La maggiorazione del compenso per la difesa di più parti con la stessa posizione processuale non è automatica in ogni caso, ma dipende dall'effettivo maggiore impegno difensivo richiesto; il giudice deve motivare sia se la riconosce sia se la nega.
  • In cassazione non è censurabile il merito della valutazione discrezionale di liquidazione se il giudice ha mantenuto la decisione entro i parametri tabellari e ha reso una motivazione logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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