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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31519/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un accertamento sintetico dei redditi per gli anni 2007 e 2008. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'avviso ritenendo che la contribuente avesse dimostrato la disponibilità di una provvista formata in precedenza e aveva ritenuto utilizzabili in giudizio documenti non prodotti in sede amministrativa per difetto di un espresso invito a esibirli. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'invito a comparire conteneva anche l'invito a produrre documentazione giustificativa e l'avvertimento circa l'inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa; 2) violazione dell'art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973, deducendo che il bonifico giustificativo prodotto solo in giudizio era tardivo e quindi inutilizzabile, in assenza di prova di forza maggiore; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'accertamento sintetico non è assimilabile agli accertamenti standardizzati e che la prova liberatoria richiede elementi specifici, riferibili al contribuente o al suo nucleo familiare, non a un generico terzo soggetto.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio che la notificazione telematica del ricorso per cassazione non era stata provata in modo completo: l'Agenzia aveva depositato ricevuta di spedizione e di accettazione, ma non la ricevuta di avvenuta consegna nella casella PEC del destinatario, pur indicata nell'attestazione di conformità. Non essendo stata dimostrata l'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la contribuente non si era costituita. È stato inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la regolare notificazione del ricorso deve essere dimostrata integralmente; per la notificazione telematica la sola prova di spedizione e accettazione non basta se manca la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario.
  • La ricevuta di avvenuta consegna della PEC, generata dal gestore del destinatario, costituisce prova della consegna del messaggio nella casella elettronica, salvo prova contraria.
  • Se il perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione non è provato, la Corte deve rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per mancata valida instaurazione del contraddittorio.
  • Quando il ricorrente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 nei casi indicati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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