Cassazione Civile, Ordinanza n. 31519/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un accertamento sintetico dei redditi per gli anni 2007 e 2008. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'avviso ritenendo che la contribuente avesse dimostrato la disponibilità di una provvista formata in precedenza e aveva ritenuto utilizzabili in giudizio documenti non prodotti in sede amministrativa per difetto di un espresso invito a esibirli. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'invito a comparire conteneva anche l'invito a produrre documentazione giustificativa e l'avvertimento circa l'inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa; 2) violazione dell'art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973, deducendo che il bonifico giustificativo prodotto solo in giudizio era tardivo e quindi inutilizzabile, in assenza di prova di forza maggiore; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'accertamento sintetico non è assimilabile agli accertamenti standardizzati e che la prova liberatoria richiede elementi specifici, riferibili al contribuente o al suo nucleo familiare, non a un generico terzo soggetto.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio che la notificazione telematica del ricorso per cassazione non era stata provata in modo completo: l'Agenzia aveva depositato ricevuta di spedizione e di accettazione, ma non la ricevuta di avvenuta consegna nella casella PEC del destinatario, pur indicata nell'attestazione di conformità. Non essendo stata dimostrata l'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la contribuente non si era costituita. È stato inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Viene richiamato come base del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità in giudizio dei documenti non prodotti in sede amministrativa dopo regolare invito e avvertimento.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'accertamento sintetico consente presunzioni superabili solo con prove specifiche relative al contribuente e non con elementi generici.
art. 3 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
La Corte afferma che il documento informatico trasmesso via PEC si intende consegnato al destinatario quando reso disponibile nella sua casella elettronica.
art. 6 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
La Corte richiama le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna come prove, rispettivamente, della spedizione e della consegna del messaggio PEC.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Viene menzionato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
Viene menzionato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la regolare notificazione del ricorso deve essere dimostrata integralmente; per la notificazione telematica la sola prova di spedizione e accettazione non basta se manca la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario.
- La ricevuta di avvenuta consegna della PEC, generata dal gestore del destinatario, costituisce prova della consegna del messaggio nella casella elettronica, salvo prova contraria.
- Se il perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione non è provato, la Corte deve rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per mancata valida instaurazione del contraddittorio.
- Quando il ricorrente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 nei casi indicati dalla Corte.
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