Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15226/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dello sgravio totale delle sanzioni disposto dall'Ufficio ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, in ragione del decesso della contribuente e della non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi. Ha quindi compensato integralmente le spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un atto di contestazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva irrogato sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, per non avere la contribuente indicato nel quadro RW la detenzione di investimenti e attività finanziarie estere e i relativi trasferimenti per le annualità 2005, 2006 e 2007. L'atto sanzionatorio era stato emesso a seguito di una verifica della Guardia di Finanza fondata su informazioni acquisite tramite cooperazione internazionale con l'autorità fiscale francese e sulla c.d. lista Falciani, che aveva segnalato rapporti della contribuente presso una banca svizzera. La contribuente aveva impugnato l'atto e in primo grado aveva ottenuto l'annullamento; in appello l'Ufficio aveva ottenuto il riconoscimento della legittimità delle sanzioni, ma solo nella misura ordinaria e non raddoppiata. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi di ricorso, ma il testo fornito non ne riporta il contenuto analitico. Nelle more, l'Agenzia ha comunicato che la Direzione provinciale aveva disposto lo sgravio totale delle sanzioni, poiché la contribuente era deceduta e le sanzioni non si trasmettono agli eredi.

Norme richiamate

  • d.l. 28 giugno 1990, n. 167

    Costituisce la base normativa degli obblighi di monitoraggio fiscale sugli investimenti e sulle attività finanziarie detenute all'estero, la cui violazione aveva fondato l'atto sanzionatorio.

  • L. 4 agosto 1990, n. 227

    Norma di conversione del d.l. n. 167/1990 richiamata per la disciplina del monitoraggio fiscale.

  • art. 4 d.l. n. 167/1990

    Individua gli obblighi dichiarativi relativi agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria soggetti a monitoraggio fiscale.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8

    La Corte lo richiama quale fondamento dello sgravio totale disposto dall'Ufficio per la non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi in caso di decesso del trasgressore.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Indicano il rito camerale applicato alla trattazione del ricorso in Cassazione.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in ragione dell'esito processuale.

  • Direttiva 77/799/CEE

    Richiamata come fonte della cooperazione informativa internazionale utilizzata nelle indagini fiscali.

  • Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989

    Richiamata come strumento di collaborazione informativa internazionale utilizzato per acquisire dati rilevanti ai fini dell'accertamento.

  • L. 7 gennaio 1992, n. 20

    Norma di ratifica in Italia della convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione finanziaria comunica, nel corso del giudizio di legittimità, lo sgravio integrale dell'atto sanzionatorio, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere se viene meno l'interesse concreto alla decisione.
  • Le sanzioni tributarie amministrative non si trasmettono agli eredi del trasgressore; il decesso del contribuente può quindi determinare la necessità di annullare o sgravare integralmente l'atto sanzionatorio pendente.
  • In presenza di sopravvenuta definizione amministrativa della pretesa, il giudice di legittimità provvede sulle spese secondo le circostanze del caso, potendo disporne la compensazione integrale.
  • La cessazione della materia del contendere travolge la necessità di esaminare i motivi di ricorso, poiché viene meno l'oggetto sostanziale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.