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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15227/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia riguarda un appartamento sito in Castellammare di Stabia acquistato durante il matrimonio e intestato per metà in piena proprietà alla resistente. Il ricorrente aveva chiesto di accertare la proprietà esclusiva del bene e la restituzione della somma versata dalla resistente per l'acquisto, sostenendo che la cointestazione non esprimesse una liberalità ma che vi fosse una diversa realtà sostanziale. In appello, la domanda era stata già respinta; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul diniego di prova contraria rispetto alle circostanze dedotte per dimostrare l'esistenza di una donazione dissimulata a favore della resistente. Con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e degli artt. 769, 2727, 1362 e 1366 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe erroneamente desunto un intento liberale dalla cointestazione della metà dell'immobile senza indicare le ragioni del proprio convincimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che la Corte d'appello aveva svolto una disamina analitica ed esaustiva delle risultanze istruttorie e aveva motivatamente concluso che la cointestazione era stata effettuata per gratificare la moglie e per mantenere l'unione familiare. Tale motivazione è stata ritenuta sufficiente a superare il minimo costituzionale richiesto. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la donazione indiretta può realizzarsi anche mediante l'impiego di denaro proprio per acquistare un immobile e l'intestazione ad altro soggetto beneficiario, e ha evidenziato che l'accertamento dell'intento di liberalità è questione di fatto rimessa al giudice di merito, valutabile anche alla luce delle dichiarazioni della parte stessa. È stato infine escluso qualsiasi vizio formale del negozio, poiché per la validità della donazione indiretta non è richiesta la forma dell'atto pubblico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato evocato come parametro di censura per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come norma sulla valutazione della prova; la Corte ha escluso la sua violazione perché il giudice di merito ha valorizzato le risultanze istruttorie e le dichiarazioni della parte stessa

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedotto difetto di motivazione, escluso perché la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente

  • art. 769 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di donazione; la Corte ha riaffermato che la liberalità può realizzarsi anche indirettamente

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di presunzioni; non è stata ravvisata violazione nella valutazione del giudice di merito

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione; non ha condotto a cassazione della decisione impugnata

  • art. 1366 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione secondo buona fede; non ha inciso sull'esito

  • art. 782 c.c.

    richiamato per escludere che la donazione indiretta richieda la forma dell'atto pubblico

  • art. 809 c.c.

    interpretato nel senso che agli atti di liberalità diversi dalla donazione formale non si applica il requisito dell'atto pubblico di cui all'art. 782 c.c.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    ha fondato l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La donazione indiretta può realizzarsi anche mediante l'intestazione di un bene acquistato con denaro proprio del disponente a favore di un altro soggetto, quando l'operazione sia sorretta da un fine di liberalità e produca un arricchimento gratuito del beneficiario.
  • L'accertamento dell'intento di liberalità in una donazione indiretta è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione adeguata e non apparente, non è censurabile in cassazione come vizio motivazionale.
  • Quando il giudice di merito valorizza dichiarazioni della stessa parte e complessivamente le risultanze istruttorie, non può ritenersi violato l'art. 115 c.p.c. né l'onere della prova solo perché la parte soccombente contesti la conclusione raggiunta.
  • Per le liberalità realizzate mediante negozi diversi dalla donazione tipica non è richiesto l'atto pubblico di cui all'art. 782 c.c.; è sufficiente il rispetto della forma prevista per il negozio concretamente utilizzato.
  • Le censure che mirano a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio o una rivalutazione del fatto sono inammissibili in cassazione quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente coerente e sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieProprietàCompravendita
RamiDiritti realiContratti
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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