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Sentenza

Sentenza n. 1178/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di euro 2.500,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 4 luglio 2025 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non era stata spontaneamente eseguita, quantomeno quanto all’attivazione della Carta e all’accredito dell’importo. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, che fosse stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione in forma idonea a costituire titolo esecutivo e che fosse inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l’attivazione della Carta elettronica e il versamento su di essa dell’importo di euro 2.500,00, senza ulteriori accessori, poiché la somma non è stata qualificata come voce retributiva. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il commissario dovrà operare entro ulteriori 60 giorni, provvedendo, se necessario, allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’insufficienza dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”

    Consente di azionare davanti al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107

    “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”

    Costituisce la base normativa del beneficio economico-formativo riconosciuto dal giudice ordinario anche con riferimento agli anni di servizio indicati nel titolo giudiziale.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso infruttuoso del termine dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea ai fini dell’esecuzione; a seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 3, comma 34, lettera e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha modificato l’art. 479 c.p.c., eliminando la necessità dell’apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato prodotto in giudizio è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di inerzia amministrativa.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione o di pagamento.
  • Ai fini dell’ottemperanza, il ricorrente deve dimostrare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’Amministrazione in forma idonea all’esecuzione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Accertata l’inerzia dell’Amministrazione rispetto a un giudicato esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza concernente un obbligo pecuniario, l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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