Cassazione Civile, Ordinanza n. 22797/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La debitrice aveva presentato domanda di omologazione di un piano del consumatore, in subordine di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, senza prevedere la liquidazione dell'immobile di abitazione familiare, già oggetto di esecuzione immobiliare. L'OCC aveva attestato la convenienza del piano, ma il giudice aveva ritenuto improponibile il piano per difetto di meritevolezza e aveva assegnato termine per modificare la proposta di accordo, perché il soddisfacimento del creditore ipotecario di primo grado era inferiore al valore d'asta del bene. La proposta modificata aveva aumentato il pagamento del creditore ipotecario, ottenendo la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ma il creditore aveva proposto reclamo e il tribunale aveva accolto il reclamo dichiarando inammissibile l'accordo per tre ragioni: pagamento sostanzialmente falcidiato e dilazionato per trenta anni senza espresso consenso del creditore; illegittimità della dilazione dei privilegiati oltre i limiti di legge; errato computo del creditore privilegiato ai fini della maggioranza, pur in assenza di integrale e immediato pagamento. In cassazione la debitrice ha dedotto: violazione delle norme sulla soddisfazione non integrale dei privilegiati e sul diritto di voto, sostenendo che il creditore fosse stato votante solo per la parte degradata a chirografo; violazione delle norme sulla moratoria dei crediti privilegiati, ritenendo ammissibile la dilazione; ultrapetizione per la questione degli interessi; motivazione apparente e contraddittoria del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale che aveva accolto il reclamo avverso l'omologazione dell'accordo, affermando il carattere decisorio e definitivo del provvedimento. Nel merito, però, ha rigettato tutti i motivi: il primo perché infondato e in parte inammissibile, osservando che la nozione di soddisfazione non integrale del creditore privilegiato comprende anche la dilazione del pagamento, con conseguente diritto di voto commisurato alla perdita economica da ritardo; il secondo è stato assorbito dal rigetto del primo; il terzo è stato respinto perché la questione degli interessi era implicitamente compresa nella censura oggetto del primo motivo e, comunque, non vi era ultrapetizione; il quarto è stato ritenuto infondato poiché la motivazione del tribunale, pur sintetica, era sufficientemente intellegibile e non presentava i vizi radicali denunciati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e definitiva, anche se emessi in forma di ordinanza o decreto.
La decisorietà attiene all'idoneità del provvedimento a produrre giudicato sostanziale su diritti soggettivi.
art. 7, comma 1, legge n. 3 del 2012
La soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati consente il trattamento degradato della parte incapiente e rileva ai fini dell'ammissibilità della proposta.
art. 8, comma 4, legge n. 3 del 2012
La moratoria dei creditori privilegiati è ammessa nei limiti previsti dalla norma, richiamata dal tribunale in senso restrittivo.
art. 11, comma 2, legge n. 3 del 2012
Il creditore privilegiato non soddisfatto integralmente partecipa al voto nei limiti della parte di credito degradata o comunque non integralmente soddisfatta.
art. 12, comma 2, legge n. 3 del 2012
Richiamato nel ricorso come norma di disciplina dell'omologazione dell'accordo di composizione della crisi.
Richiamato in via analogica per l'ammissione al voto del creditore per la parte residua degradatasi a chirografo.
La censura di ultrapetizione è respinta perché la questione degli interessi era comunque ricompresa nella controversia decisa.
art. 6, comma 2, lett. b), legge n. 3 del 2012
Richiamato nel quarto motivo insieme alle altre norme sulla composizione della crisi.
Richiamato dalla ricorrente a supporto dell'interpretazione della disciplina della moratoria.
Richiamato dalla ricorrente a supporto dell'interpretazione della disciplina della continuità e della moratoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza del rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di sovraindebitamento, è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. il provvedimento del tribunale che accolga il reclamo contro l'omologazione dell'accordo, quando esso abbia natura decisoria e definitiva e incida in modo stabile sui diritti soggettivi delle parti.
- La nozione di soddisfazione non integrale del creditore privilegiato comprende non solo la falcidia nominale del credito, ma anche la sua dilazione nel tempo, poiché il ritardo nel pagamento produce una perdita economica rilevante ai fini del diritto di voto e del computo delle maggioranze.
- Il creditore privilegiato che subisca una soddisfazione non integrale, anche per effetto della dilazione, deve essere ammesso al voto nei limiti della perdita economica corrispondente, non potendo essere escluso dal calcolo delle maggioranze se non quando sia integralmente e immediatamente soddisfatto secondo la disciplina applicabile.
- La censura di ultrapetizione non sussiste quando il giudice si pronunci su conseguenze giuridiche implicitamente ricomprese nella questione devoluta, purché la deduzione del motivo originario consenta di comprendere la questione decisa.
- La motivazione è nulla solo se presenta un contrasto irriducibile o è del tutto apparente; non lo è quando, pur sintetica o ellittica, consenta comunque di ricostruire le ragioni essenziali della decisione.
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