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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08638/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, esercente attività di piccolo imprenditore nel settore della pesca, impugnava un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione Irpef per l'anno 2013, contestando la mancata dichiarazione di un reddito percepito come lavoratore dipendente pari a euro 17.791,00. Secondo l'Ufficio, il ricorrente aveva indicato nel quadro RG del modello Unico un importo elevato tra i costi per lavoro dipendente, superiore a quanto effettivamente risultante dal modello 770, e dall'estratto previdenziale risultavano contributi versati come lavoratore dipendente, elementi dai quali l'Amministrazione aveva desunto che una parte delle somme conteggiate come costi d'impresa corrispondesse in realtà a redditi personali non dichiarati. Dopo il rigetto in CTP e in CTR, il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo lamentava l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che i documenti prodotti dimostravano la correttezza delle dichiarazioni fiscali e che i contributi INPS riguardavano lavoro marittimo o autonomo, non lavoro dipendente; con il secondo denunciava la violazione degli artt. 41-bis e 43 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse deciso sulla base di elementi estranei al thema decidendum e senza corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che il contribuente non aveva fornito una spiegazione alternativa alla ricostruzione dell'Ufficio e non si era confrontato con i rilievi decisivi della CTR, secondo cui il modello 770 e il modello Unico mostravano che il ricorrente aveva incluso tra le spese per lavoro dipendente anche somme da lui percepite a tale titolo. Ha ritenuto irrilevante la circostanza che il contribuente avesse cessato l'attività imprenditoriale solo nel 2016, poiché l'accertamento riguardava il 2013. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura era generica, non specificava quali fossero gli "elementi altri" asseritamente utilizzati dalla CTR e si risolveva in una richiesta inammissibile di confronto tra le decisioni di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate, ma è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico: occorre confrontarsi con i fatti decisivi effettivamente posti a base della decisione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.

    La censura non può limitarsi ad affermare in astratto l'erronea valutazione delle prove, ma deve indicare specificamente quali fatti decisivi sarebbero stati trascurati.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    La deduzione della violazione di legge deve essere puntuale e riferita a precise statuizioni della sentenza impugnata.

  • artt. 41-bis e 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    La loro evocazione non è stata ritenuta idonea a fondare la censura, perché il ricorso non spiegava concretamente quale violazione processuale o sostanziale fosse stata commessa dalla CTR.

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    La violazione del principio deve essere specificamente illustrata, indicando gli effettivi elementi estranei al thema decidendum che il giudice avrebbe utilizzato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci omesso esame di fatti decisivi deve individuare in modo specifico il fatto trascurato e confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito è insufficiente.
  • La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile se non indica puntualmente quali elementi estranei al thema decidendum sarebbero stati posti a base della decisione.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria fonda l'accertamento su dati documentali convergenti, il contribuente che contesti la pretesa deve offrire una spiegazione alternativa e prova contraria; la mera contestazione generica non è sufficiente.
  • Ai fini dell'impugnazione in cassazione, non sono rilevanti deduzioni che investano circostanze sopravvenute o comunque estranee all'annualità oggetto dell'accertamento, se non incidono sul periodo d'imposta controverso.
  • La sentenza di merito che valorizzi più elementi convergenti non è censurabile in cassazione se il ricorso non si misura con ciascuno dei rilievi decisivi che sorreggono la decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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