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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16995/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del compenso dovuto a un professionista per attività di progettazione e direzione lavori relative a un immobile di proprietà delle opponenti. L’opponente contestava il credito deducendo, da un lato, che la madre poi deceduta fosse estranea al rapporto e quindi carente di legittimazione/titolarità passiva; dall’altro, che il professionista avesse reso una prestazione inadempiente per vizi e difformità dell’opera, irregolarità urbanistico-amministrative, applicazione dell’IVA al 20% invece che al 10%, omesso deposito della denuncia al Genio civile ex art. 65 d.P.R. 380/2001, ritardo nell’esecuzione e nella consegna dei lavori, mancata contabilizzazione di penali e mancata redazione del certificato di fine lavori. In appello e poi in cassazione la ricorrente ha denunciato, in sintesi, omessa pronuncia, motivazione apparente, violazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c., violazioni in tema di preclusioni processuali e spese di lite, oltre a vizi di omesso esame di fatti decisivi. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, perché la ricorrente, riassumendo il giudizio quale unica erede, non aveva contestato la propria effettiva titolarità passiva; ha ritenuto infondati i motivi che denunciavano omessa pronuncia o motivazione apparente, osservando che la Corte d’appello aveva comunque esaminato le questioni e che molte doglianze erano nuove, generiche o introducevano censure fattuali non scrutinabili in sede di legittimità. I motivi sulle difformità edilizie e sulla mancanza di certificazione di fine lavori sono stati dichiarati inammissibili perché sollecitavano una nuova valutazione del merito e non rispettavano il principio di specificità/autosufficienza del ricorso. È stato infine respinto il motivo sulle spese, ritenendosi corretta la liquidazione secondo lo scaglione di valore determinato dal cumulo delle domande.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva a sua volta confermato il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitività del credito professionale e condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati scrutinati secondo i diversi vizi deducibili in cassazione; omessa pronuncia, motivazione apparente, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi devono essere dedotti in modo coerente con il vizio effettivamente denunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque preso posizione sulla questione dedotta; non vi è vizio se la risposta è riconoscibile, anche per relationem alla motivazione di primo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta generica e inammissibile; non è consentito trasformare la critica alla valutazione del materiale istruttorio in un vizio di legittimità senza specifica indicazione delle risultanze processuali rilevanti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se manca la reale intelligibilità del percorso argomentativo; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta chiara e comprensibile.

  • art. 167, secondo comma, c.p.c.

    Le eccezioni in senso stretto soggiacciono a decadenza; la mera difesa relativa alla titolarità del rapporto sostanziale non vi è soggetta.

  • art. 190 c.p.c.

    La Corte ha escluso che la questione sulla titolarità passiva dovesse necessariamente essere proposta solo nelle conclusionali; tuttavia il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 345, secondo comma, c.p.c.

    In appello sono precluse le nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio; restano però rilevanti le preclusioni sui fatti posti a fondamento delle eccezioni.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo deve indicare in modo specifico le affermazioni della sentenza che si assumono contrastanti con la disciplina applicabile; la mera contestazione assertiva integra un non motivo.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l’indicazione specifica e sufficientemente localizzata degli atti e dei documenti rilevanti; la mancata indicazione comporta inammissibilità.

  • art. 378 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memorie illustrative in vista della camera di consiglio.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha richiamato la possibilità di correggere parzialmente la motivazione senza alterare l’esito della decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la censura del ricorrente è stata ritenuta non specifica e quindi inammissibile o infondata.

  • art. 92 c.p.c.

    Non emerge una deroga alla regola della soccombenza; la liquidazione delle spese è stata confermata.

  • art. 10 c.p.c.

    Il valore della causa è stato determinato sommando le domande proposte dalle parti ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

  • art. 65 d.P.R. n. 380 del 2001

    È stata richiamata come norma che impone il deposito della denuncia delle opere in cemento armato, tra le doglianze di inadempimento del professionista.

  • art. 124 del d.P.R. n. 554 del 1999

    È stato evocato quale fonte degli obblighi del direttore dei lavori, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse già dato risposta alla doglianza.

  • D.M. 55 del 2014

    come aggiornato con D.M. 147/2022

    È stato usato quale criterio per la liquidazione delle spese, applicando gli importi minimi dello scaglione di riferimento.

Massime di principio

  • La contestazione della titolarità del rapporto sostanziale attiene al merito e può essere sollevata come mera difesa anche oltre i termini preclusivi delle eccezioni in senso stretto; tuttavia il motivo è inammissibile se la parte non dimostra un concreto interesse all’accertamento richiesto.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello abbia comunque preso posizione sulla questione, anche richiamando e condividendo la motivazione di primo grado.
  • Le doglianze che introducono per la prima volta in appello fatti costitutivi o eccezioni non consentite sono precluse; non basta qualificarle come eccezioni in senso lato se i fatti su cui si fondano non sono stati tempestivamente allegati.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di errores in procedendo richiede specifica trascrizione o localizzazione degli atti e dei documenti rilevanti; la generica evocazione del materiale istruttorio determina inammissibilità.
  • È inammissibile cumulare nello stesso motivo censure incompatibili, come omessa pronuncia, motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, se ciò impedisce di comprendere il reale vizio denunciato.
  • La censura sulla liquidazione delle spese deve confrontarsi specificamente con il criterio di valore adottato dal giudice di merito; in mancanza, la doglianza si risolve in un non motivo.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia può essere determinato tenendo conto del cumulo delle domande proposte dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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