Cassazione Civile, Ordinanza n. 24102/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il difensore aveva chiesto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta in favore di un cittadino non comunitario ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di opposizione a provvedimento di espulsione. Il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile la richiesta ritenendola tardiva e applicando la prescrizione presuntiva; il Tribunale, pur escludendo l'applicabilità della prescrizione presuntiva ai crediti verso lo Stato, aveva comunque negato la liquidazione perché negli atti non risultava un'apposita istanza di ammissione al patrocinio presentata al Consiglio dell'Ordine, ritenendo necessario tale adempimento per verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 78, 136 e 142 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che nei giudizi relativi all'impugnazione di un provvedimento di espulsione lo straniero è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, sicché non era necessaria una domanda autonoma al Consiglio dell'Ordine e il Tribunale aveva errato nel subordinare la liquidazione a tale istanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per lo straniero che proponga opposizione a un provvedimento di espulsione, il patrocinio a spese dello Stato opera in via automatica per previsione legislativa e non richiede una specifica istanza di ammissione. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, dal provvedimento del Giudice di Pace risultava comunque una espressa ammissione dell'assistito al beneficio. Di conseguenza ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bari, in diversa composizione monocratica, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disciplina dell'opposizione al provvedimento di espulsione prevede per lo straniero un'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato.
Conferma la previsione di ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti relativi all'espulsione.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Ha trovato conferma nella disciplina del patrocinio automatico per lo straniero che impugna il provvedimento di espulsione.
art. 18 co. 4 d.lgs. n. 150/2011
Ulteriore conferma normativa dell'ammissione automatica al patrocinio nei giudizi di opposizione all'espulsione.
Corte cost. n. 439/2004
La scelta legislativa dell'ammissione automatica al patrocinio è stata ritenuta conforme a Costituzione.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione a un provvedimento di espulsione dello straniero non comunitario, il patrocinio a spese dello Stato opera ex lege e non è subordinato alla presentazione di una autonoma istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine.
- Quando la legge prevede l'ammissione automatica al beneficio, il diritto del difensore alla liquidazione dei compensi non può essere negato per la sola mancanza di una domanda formale di ammissione.
- La verifica della spettanza del compenso del difensore deve tenere conto della disciplina speciale del patrocinio a spese dello Stato e degli eventuali elementi già emergenti dagli atti circa l'ammissione al beneficio.
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