Cassazione Civile, Ordinanza n. 26690/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2005 con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori imposte sui redditi e maggiore IVA, sostenendo che la società avesse venduto unità immobiliari a prezzi superiori a quelli dichiarati negli atti. La CTR Lombardia aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo che gli elementi addotti dall'Ufficio non fossero, nel loro complesso, presunzioni gravi, precise e concordanti. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., censurando la CTR per aver svalutato gli indizi costituiti dalle proposte di acquisto rinvenute presso un'agenzia immobiliare e dallo scostamento tra prezzo in rogito e mutui concessi per importi superiori; con il secondo motivo lamenta omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR valorizzato alcuni preliminari prodotti in appello, privi di data certa, che riportavano prezzi coincidenti con quelli dei rogiti e che, secondo alcune dichiarazioni, sarebbero stati compilati per far apparire un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. Ritiene che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione del materiale indiziario e del ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito, attività non consentita in cassazione quando la CTR ha motivato in modo logicamente coerente sulla mancanza di gravità, precisione e concordanza degli indizi. Quanto al secondo motivo, osserva che non vi è un fatto storico decisivo omesso, ma solo una diversa lettura di elementi indiziari la cui valutazione spetta al giudice di merito; inoltre richiama i limiti del sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. e il principio per cui il giudice di merito può selezionare le prove ritenute più attendibili senza dover confutare analiticamente ogni elemento istruttorio. Il ricorso è quindi respinto e la decisione di merito resta ferma.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
L'accertamento delle attività non dichiarate può fondarsi anche su presunzioni semplici, ma solo se gravi, precise e concordanti; la loro valutazione resta riservata al giudice di merito nei limiti del controllo di legittimità.
La presunzione semplice richiede un ragionamento inferenziale da fatti noti a fatti ignoti, secondo criteri giuridicamente corretti.
La presunzione semplice deve essere grave, precisa e concordante; in cassazione non è ammissibile una mera proposta di inferenza probabilistica alternativa a quella del giudice di merito.
La censura non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio se il giudice di merito ha motivato sulla rilevanza degli elementi acquisiti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere invocata per contestare il diverso apprezzamento dei fatti e delle presunzioni compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla valutazione di elementi istruttori o indiziari.
Massime di principio
- La censura di violazione delle norme sulle presunzioni non è ammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira solo a ottenere una nuova valutazione degli indizi effettuata dal giudice di merito.
- Il controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo interviene solo se il giudice di merito ha applicato criteri estranei all'art. 2729 c.c. o ha omesso una valutazione di sintesi degli indizi; non è consentito proporre una diversa inferenza probabilistica.
- La prassi bancaria di concedere mutui per importi superiori al prezzo rogato non integra, di per sé, un fatto notorio e deve essere comunque supportata da specifici elementi oggettivi valutati nel complesso.
- Per configurare il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. occorre un fatto storico decisivo effettivamente trascurato, non la mancata considerazione di singoli documenti o indizi la cui attendibilità è rimessa al giudice di merito.
- Il giudice di merito è libero di scegliere le prove ritenute più convincenti e di attribuire minor peso o irrilevanza ad altre, senza dover confutare analiticamente ogni singolo elemento istruttorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26539/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26540/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26541/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26542/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26543/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26544/2022 del 09/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →